Imposta di registro sugli atti giudiziari: la transazione stragiudiziale senza l’Amministrazione non legittima il rimborso (Cass. civ. Sez. 5 n. 9194 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, nel prevedere che sono tenute al pagamento dell’imposta le parti in causa, si riferisce a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio e nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si sia espressa nella parte dispositiva, rafforzando la posizione dell’Erario in vista della proficua riscossione. La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, intervenuta in grado di appello a seguito di una transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione finanziaria, non incide sulla legittimità dell’avviso di liquidazione emesso sulla sentenza di primo grado. Tale pronuncia è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, potendo il diritto al rimborso dell’imposta sorgere solo ove all’atto abbiano partecipato l’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, o in base a successiva sentenza di riforma passata in giudicato.

Il Fatto

A seguito della sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva accolto la domanda di responsabilità proposta dalla curatela del fallimento nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, l’Agenzia delle Entrate notificava a una delle coeredi di un ex amministratore, condannata al risarcimento del danno, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari. La contribuente impugnava l’avviso, eccependo la carenza del presupposto impositivo, in quanto aveva sottoscritto con la curatela una transazione stragiudiziale prima della pronuncia della sentenza e il giudice d’appello aveva successivamente dichiarato la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglievano le ragioni della contribuente, ritenendo non dovuta l’imposta. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, con assorbimento del secondo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Richiamando i propri precedenti, ha precisato che l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta in tutti coloro che, avendo preso parte al giudizio, risultino destinatari della pronuncia nella parte dispositiva, essendo la norma finalizzata a rafforzare la posizione dell’Erario.

La Corte ha quindi escluso che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, intervenuta in appello a seguito di una transazione stragiudiziale, possa incidere sull’obbligo fiscale sorto in relazione alla sentenza di primo grado. Ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, la transazione stragiudiziale è equiparata alla sentenza passata in giudicato solo quando in essa sia parte l’Amministrazione dello Stato. Tale requisito, non ricorrendo nel caso di specie, comporta l’impossibilità di configurare un diritto al rimborso dell’imposta e, al contrario, la doverosità del pagamento.

Infine, la Corte ha chiarito la natura della cessazione della materia del contendere, qualificandola come fattispecie di estinzione del processo per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale pronuncia è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, potendo produrre tale effetto esclusivamente in relazione al profilo processuale. La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida anche sulla diversa base imponibile in ragione dell’importo risarcitorio definitivamente accertato e sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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