Spese di lite non riducibili oltre il 50 per cento dei valori (Cass. civ. Sez. V n. 9857 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate, salvo specifica pattuizione. Non sussiste più il vincolo dell’inderogabilità dei minimi tariffari, ma residua il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni praticamente simboliche. Le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito non sono più ammissibili dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Ai fini del rimborso delle spese a carico della parte soccombente, il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum. La liquidazione inferiore al minimo tabellare è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Una società contribuente ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto solo parzialmente il suo appello. L’agente della riscossione e il Comune sono rimasti intimati.
Il nucleo della vicenda riguarda la liquidazione delle spese di lite. La Corte di merito aveva liquidato Euro 210,00 per il primo grado ed Euro 230,00 per il secondo, importi che la ricorrente assume inferiori ai minimi tariffari. La questione giunge in cassazione per verificare i limiti del potere di riduzione del giudice sui valori medi tabellari.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, pregiudiziale, e lo respinge. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto alla violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione apparente, mancanza assoluta o manifesta e irriducibile contraddittorietà (richiamate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014).
Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Passando al primo motivo, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’originario art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 ammetteva aumenti fino all’80 per cento e diminuzioni fino al 50 per cento dei valori medi. Il successivo d.m. n. 37 del 2018 ha stabilito che i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, facendo venir meno l’inderogabilità dei minimi ma rendendo inderogabili le riduzioni massime (richiamate Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 427/2017, che ha ritenuto una normativa siffatta idonea a restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE, salvo verificarne la giustificazione. Nel caso italiano i parametri sono predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato, dunque da un organo statale per finalità di interesse generale. Ne deriva che, salvo specifica pattuizione, il giudice non può ridurre oltre il 50 per cento i valori medi tabellari.
Quanto alla determinazione del valore della causa, la Corte utilizza il criterio del disputatum: per il primo grado si assume la somma domandata con l’atto introduttivo, per l’appello la sola somma oggetto di impugnazione (richiamate Cass. n. 18465 del 2024, Cass. n. 27871 del 2017, Cass. n. 35195 del 2022). Il valore primo grado era pari a Euro 241.051,49, con minimo liquidabile di Euro 5.925,00; il valore d’appello era pari a Euro 230,00, con minimo di Euro 290,00. Entrambi gli importi liquidati risultano inferiori ai minimi: la doglianza è fondata.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, respinge il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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