Accettazione tacita del deposito libera il debitore e impedisce contestazioni sull’offerta (Cass. civ. Sez. II n. 25057 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l’accettazione, anche tacita, del deposito ai sensi dell’art. 1210 cod. civ. produce effetto liberatorio con efficacia retroattiva alla data del deposito e determina l’estinzione dell’obbligazione, con effetto assimilabile alla datio in solutum. Il ritiro della somma da parte del creditore, in assenza di riserva sulla congruità dell’offerta, preclude ogni valutazione sull’esattezza dell’adempimento e sulla regolarità formale del procedimento. La riserva idonea a paralizzare l’effetto liberatorio deve concernere l’entità e la qualità di quanto offerto rispetto al credito vantato e non può risolversi in una mera enunciazione immotivata. Nelle obbligazioni pecuniarie, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un termine, è sufficiente che entro quel termine intervenga l’offerta, non essendo necessari gli adempimenti successivi previsti dall’art. 1212 cod. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza passata in giudicato, aveva trasferito alla società promissaria acquirente un opificio industriale ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., subordinando l’effetto al pagamento del prezzo pattuito. Con successivo provvedimento di correzione il giudice aveva fissato in sessanta giorni dalla comunicazione il termine per il versamento.
Il notaio incaricato dalla promissaria acquirente si recò presso la sede della promittente venditrice per l’offerta reale del prezzo, senza rinvenirvi il legale rappresentante, e redasse verbale negativo. Dopo il rifiuto di un istituto bancario di ricevere il deposito, la somma fu depositata presso la cancelleria del Tribunale mediante assegni circolari. La promittente venditrice agì allora chiedendo dichiararsi l’inefficacia del trasferimento per mancato avveramento della condizione sospensiva o, in subordine, la risoluzione del rapporto per grave inadempimento. Il Tribunale rigettò la domanda principale e dichiarò valido il deposito; la Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione. In pendenza del giudizio di appello la promittente venditrice ritirò i titoli, dichiarando di fare salvi i motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta quattro motivi di ricorso, tutti rigettati. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita omessa pronuncia sui motivi d’appello. La Corte esclude il vizio: la sentenza impugnata ha piena consapevolezza delle questioni dibattute e le decide, sia pure implicitamente, rigettando la prospettazione impugnatoria. Il principio è consolidato: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto.
Il secondo motivo, relativo all’art. 1210 cod. civ., è il cuore della decisione. La ricorrente sosteneva che il ritiro dei titoli, effettuato con riserva e senza rinuncia ai motivi di gravame, non potesse valere come accettazione liberatoria. La Corte ritiene il ragionamento della Corte territoriale conforme al principio per cui l’accettazione, anche tacita, del deposito ha effetto liberatorio retroattivo e determina l’estinzione dell’obbligazione, con effetto assimilabile alla datio in solutum. Una volta intervenuto il ritiro senza riserve, non vi è più luogo a valutare la congruità della prestazione né il debitore può ripetere la somma depositata.
Il punto decisivo è la nozione di riserva. Essa deve concernere l’entità e la qualità dell’offerta rispetto al credito vantato, non la regolarità formale del procedimento. L’interesse del creditore si identifica nell’esatta corrispondenza dell’offerta al credito; in difetto di tale discrasia, gli eventuali vizi procedurali non inficiano la natura liberatoria del ritiro. La Corte chiarisce che la riserva non può ridursi a una enunciazione immotivata, ma deve esplicitare, sia pure in sintesi, in che consista l’incongruità. Diversamente resterebbe annichilito l’effetto legale che discende dall’accettazione, e il giudizio di convalida perderebbe la sua funzione.
Il terzo motivo, sulla pretesa violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale, è rigettato in quanto intimamente connesso al precedente: manca il presupposto di legge per interpretare il comportamento del creditore nel senso auspicato. La Corte richiama i principi di buona fede e cooperazione del creditore nell’adempimento, rilevando che una riserva immotivata non vi si conforma.
Il quarto motivo contesta l’essenzialità del termine e il ritardo del deposito. La Corte precisa che il termine essenziale deriva dall’autodeterminazione negoziale delle parti, qui insussistente trattandosi di obbligazione scaturente da provvedimento giudiziale. Quanto al resto, nelle obbligazioni pecuniarie è sufficiente che entro il termine intervenga l’offerta, non essendo necessari gli adempimenti successivi previsti dall’art. 1212 cod. civ., che restano eventuali e successivi alla mancata accettazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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