Notifica agli eredi del de cuius e formazione del ruolo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12964 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio ai sensi dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, la notificazione dell’atto impositivo effettuata direttamente all’erede che abbia reso noto all’Amministrazione finanziaria il proprio subingresso nella posizione ereditaria non è nulla per mancata notificazione collettiva e impersonale agli eredi. La notificazione collettiva e impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius costituisce mera facoltà dell’Ufficio, la cui omissione non inficia la validità del procedimento notificatorio, non risultando la notifica diretta all’erede meno rispettosa del diritto di difesa. La formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, va invece operata al nome del contribuente anche dopo il suo decesso, mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi.
Il Fatto
Il contribuente, quale erede di altro soggetto, ha impugnato una intimazione di pagamento relativa a debiti tributari erariali per IRPEF e IRAP di un periodo di imposta facente capo al de cuius, intimazione riferita a una cartella di pagamento notificata alcuni anni prima.
La cartella sottesa era stata notificata direttamente al contribuente, e non all’ultimo domicilio del de cuius. La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello del contribuente, ravvisando la nullità delle notificazioni per violazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, essendo gli atti intestati al de cuius e notificati anni dopo il decesso, quando l’Ufficio ne aveva avuto conoscenza per effetto della denuncia di successione. Ha inoltre ritenuto che il ruolo avrebbe dovuto essere intestato a tutti gli eredi. L’Ufficio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di decesso del contribuente e di omessa comunicazione del domicilio degli eredi, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma a mani proprie di uno di essi, non è idonea a inficiare la validità del procedimento notificatorio.
La norma pone infatti un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi. Anche in caso di omessa comunicazione, non può ritenersi nulla la notifica effettuata direttamente all’erede, essendo quella collettiva e impersonale mera facoltà dell’Ufficio.
La Corte sottolinea che la notifica eseguita direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius — rendendola edotta dei propri dati anagrafici — appare non meno rispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.
Viene quindi espressamente superato il precedente orientamento che, sotto pena di nullità insanabile, prescriveva la notificazione collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del de cuius ove l’evento fosse noto all’Ufficio. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio applicabile in tema, con assorbimento del terzo motivo.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, va operata al nome del contribuente anche dopo il suo decesso. La sentenza è quindi cassata, con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese processuali.
Le modifiche al prompt rispetto alla baseline attuale sono: (1) ho utilizzato il blocco ESTREMI fornito, che prevale sul testo, per numero, anno e data di deposito; (2) ho convertito l’organo esteso nella sigla `Cass. civ. Sez. V`; (3) ho verificato la presenza nel testo della riga del numero di raccolta generale e della data di pubblicazione, riportandole letteralmente in NOTE.
Nota della Redazione
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