Inammissibile il ricorso sulla vivenza a carico per doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14448 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, la prova della vivenza a carico del superstitre rispetto al genitore defunto costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. La relativa censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, è inammissibile in sede di legittimità, non essendo deducibile il difetto di prova in concreto della dipendenza economica. Ne deriva che, in ipotesi di doppia conforme, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, restando precluso anche il sindacato sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata l’8.5.2020, aveva confermato la pronuncia di primo grado che respingeva la domanda del ricorrente volta a ottenere la pensione di reversibilità sulla pensione diretta del padre. Il rigetto si fondava sul difetto di prova della vivenza a carico dell’istante rispetto al genitore defunto.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. L’INPS è rimasto intimato, senza svolgere attività difensiva. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Con i quattro motivi il ricorrente denuncia rispettivamente la violazione dell’art. 13, r.d.l. n. 636/1939, dell’art. 30 Cost., dell’art. 147 cod. civ. e degli artt. 315-bis e 316-bis cod. civ., sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la prova della vivenza a carico del genitore.

La Corte ritiene i motivi inammissibili. Le censure, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge, mirano in realtà a veicolare un attacco all’accertamento di fatto concernente il difetto di prova in concreto della dipendenza economica del ricorrente dal genitore defunto.

Tale sindacato non è consentito in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo dell’omesso esame circa un qualche fatto decisivo. La Corte rileva infatti che ricorre un’ipotesi di doppia conforme, operando di conseguenza la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva. In considerazione della declaratoria, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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