Agevolazioni piccola proprietà contadina: affitto a società diversa fa decadere il beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 25135 del 13.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, previste dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. dalla legge n. 25/2010, costituiscono norme eccezionali e sono quindi soggette a stretta interpretazione. La decadenza dal beneficio consegue alla concessione in affitto del fondo, prima del decorso del quinquennio, a un soggetto societario diverso dall’acquirente, poiché viene meno il requisito della coltivazione diretta. Le cause di salvaguardia dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228/2001 operano solo nei casi tassativi ivi previsti e non si estendono all’affitto a una società, ancorché riconducibile alla medesima compagine sociale e al medesimo legale rappresentante.
Il Fatto
Una società agricola acquistava alcuni immobili richiedendo le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009. Prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, i fondi venivano parzialmente concessi in affitto a una diversa società, riconducibile alla stessa compagine sociale.
L’Agenzia delle Entrate notificava quindi un avviso di liquidazione, revocando le agevolazioni provvisoriamente riconosciute e liquidando le imposte di registro e ipotecaria su una parte del valore degli immobili. La società impugnava l’atto: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Ufficio, confermava la legittimità dell’avviso. La contribuente ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che l’affitto a una società, a sua volta avente a oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e riconducibile alla medesima compagine sociale, non dovesse far decadere dal beneficio. La tesi muoveva dall’equiparazione tra società agricole di capitali e imprenditore agricolo, che avrebbe dovuto estendere in via interpretativa i limiti previsti dalla norma di salvaguardia.
La Corte rigetta il motivo ricordando che le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, richiamando i propri precedenti conformi sul punto. Il regime agevolativo ricollega la decadenza alla mancata coltivazione diretta del fondo nel quinquennio, salvo le tassative ipotesi di affitto a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino anch’essi attività agricola.
Nel caso concreto, i fondi erano stati concessi in affitto a una società che, pur ricondotta alla medesima compagine sociale, restava soggetto differente dall’acquirente. Pertanto, osserva la Corte, non vi è più il requisito della coltivazione diretta del fondo. Le cause di salvaguardia previste dall’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228/2001 non ricorrono, poiché la cessione in godimento è avvenuta a favore di altro soggetto societario, estraneo alle ipotesi tipizzate dalla norma.
Ne discende che la decadenza dalle agevolazioni è correttamente applicata e che la sentenza di appello va confermata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. La Corte dà inoltre atto dei presupposti processuali per il pagamento del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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