Diffamazione a mezzo stampa: onere della prova e verità putativa della notizia (Cass. civ. Sez. III n. 11080 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’attore che agisce per il risarcimento deve provare il fatto della pubblicazione diffamatoria, non anche la falsità della notizia. Grava invece sul convenuto l’onere di dimostrare la verità del fatto, anche solo putativa, desumibile dalla verosimiglianza dei fatti in relazione all’attendibilità della fonte. Fornita tale prova, spetta all’attore dimostrare l’inattendibilità della fonte. Il giornalista è pertanto esente da responsabilità quando provi non la verità storica dei fatti, ma la loro verosimiglianza in rapporto a una fonte qualificata. Il ricorso che contesti l’accertamento fattuale e la liquidazione del danno senza censurare in modo autosufficiente la motivazione è inammissibile o infondato.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 864/2021, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta per articoli asseritamente diffamatori pubblicati su un quotidiano tra il 2001 e il 2003. Tali articoli avevano riferito, tra l’altro, che l’attore fosse stato indagato per un omicidio eccellente, senza che egli fosse mai stato iscritto nel registro degli indagati per quel reato.
La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 933/2023, accogliendo il gravame, aveva condannato in solido gli appellati a risarcire l’appellante nella misura di euro 40.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il direttore responsabile pro tempore e la società editrice; il controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. Viene eccepito il difetto di legittimazione attiva del direttore responsabile che ha proposto ricorso, poiché l’azione era stata rivolta nei confronti di altro soggetto, direttore all’epoca dei fatti, mentre rispetto all’attività del quotidiano era stata citata la società editrice. Il ricorso del direttore è pertanto dichiarato inammissibile. La contestazione sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del direttore deceduto è veicolabile dalla sola società editrice, ma è ritenuta priva di sostanza: in presenza di obbligazioni solidali non sussiste litisconsorzio necessario e le cause possono scindersi.
Nel merito, il primo motivo censura il riparto dell’onere probatorio, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto provare la falsità della notizia, mentre la parte convenuta solo successivamente avrebbe dovuto dimostrare le dovute verifiche. La Corte segue l’impostazione opposta. L’attore deve provare il fatto della pubblicazione diffamatoria; è la controparte a dover provare la verità della notizia, anche putativa per verosimiglianza dei fatti in relazione all’attendibilità della fonte; solo a quel punto compete all’attore dimostrarne l’inattendibilità. Vengono richiamati gli arresti delle Sezioni Unite sul riparto e, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3 n. 12985 del 2022, Cass. sez. 3 n. 9458 del 2013 e Cass. sez. 3 n. 12056 del 2014. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato.
Il secondo motivo lamenta la mancata valorizzazione dell’esimente putativa e un asserito difetto di motivazione per mancata ammissione di prove. La Corte rileva che il preteso difetto motivazionale è palesemente infondato, attesa l’accurata ed estesa motivazione dell’appello. Quanto al resto, si tratta di censure che investono il piano fattuale dell’accertamento, non autosufficienti perché non riproducono i capitoli di prova. Il giudice di merito ha ritenuto inutili le prove richieste e ha correttamente circoscritto la responsabilità all’avere presentato l’attore come indagato senza verifica da fonti qualificate, non essendo stata ritenuta tale la sola agenzia di stampa.
Il terzo motivo contesta la liquidazione del danno sul piano dell’an e del quantum, con riferimento alle presunzioni e ai parametri tabellari. Anche tale censura è respinta, poiché la Corte d’appello ha ampiamente motivato sia sull’esistenza sia sulla misura del danno, e il motivo si risolve in una critica diretta all’accertamento fattuale. Il ricorso della società è quindi rigettato, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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