Motivazione della cartella di pagamento e richiamo alla comunicazione di irregolarità (Cass. civ. Sez. V n. 25267 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nessuna norma prevede espressamente l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, che la giurisprudenza di legittimità ricostruisce sul canone generale dell’art. 7 l. n. 212/2000. Quando la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato e costituisca il primo ed unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata come un atto propriamente impositivo. Quando invece consegue a un precedente atto in cui la pretesa dell’Amministrazione risulti già manifestata, l’obbligo è assolto mediante il semplice richiamo a tale atto, con la quantificazione degli ulteriori accessori. In tal caso il giudice di merito deve verificare il contenuto dell’atto richiamato, accertando se in esso siano esplicitate le ragioni delle riprese fiscali poi riportate nella cartella.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni di due contribuenti, coniugi, riducendo le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio riportate nei limiti di euro 48.000,00. Seguivano l’emissione e la notifica di più cartelle di pagamento, tutte precedute da comunicazioni di irregolarità emesse a esito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.

Avverso tali cartelle i contribuenti proponevano separati ricorsi, definiti in primo grado con esiti non uniformi. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, previa riunione dei gravami, rigettava l’appello dell’Ufficio e accoglieva quelli dei contribuenti, annullando le cartelle per asserito difetto di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 212/2000 e dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte delimita anzitutto l’ambito del ricorso, che non investe la statuizione relativa a una delle cartelle annullate in appello, estranea all’impugnazione. Il thema decidendum si concentra sulle cartelle la cui legittimità dipende dalla valutazione dell’obbligo motivazionale.

Il Collegio osserva che nessuna norma impone espressamente la motivazione della cartella di pagamento; l’obbligo è stato ricostruito dalla giurisprudenza in applicazione del canone generale dell’art. 7 l. n. 212/2000. Il contenuto dell’onere non è però uniforme: esso va correlato alla specifica situazione in cui l’atto viene emesso.

Quando la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato e rappresenti il primo e unico atto di esercizio della pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per il controllo del contribuente: è il principio affermato da Cass. n. 11722 del 2010. Quando invece la cartella consegue a un precedente atto in cui la pretesa sia già stata manifestata, l’obbligo è assolto con il rinvio a tale atto, secondo Cass. n. 35343 del 2022.

La Corte richiama quindi il principio per cui la cartella che segue un atto fiscale già determinativo del quantum del debito e degli interessi è congruamente motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e l’indicazione degli accessori, così soddisfacendo l’art. 7 l. n. 212/2000 e l’art. 3 l. n. 241/1990, come affermato da Sezioni Unite n. 22281 del 2022 e da Cass. n. 6207 del 2023.

Poiché nel caso di specie è incontestato che tutte le cartelle siano state precedute da comunicazione di irregolarità, la Corte regionale avrebbe dovuto esaminarne il contenuto per accertare se in esse fossero esplicitate le ragioni delle riprese fiscali. La sentenza impugnata è carente sotto questo profilo, perché valuta solo le cartelle e non le comunicazioni. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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