Errore materiale su giudice del rinvio e correzione ex art 391 bis (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23604 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errata indicazione del giudice del rinvio, contenuta tanto in motivazione quanto nel dispositivo del provvedimento della Corte di cassazione, costituisce frutto di mera disattenzione ed è emendabile attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. Non si verte, pertanto, in ipotesi di errore di giudizio, ma di difetto di materiale estrinsecazione della volontà del Collegio, già compiutamente formatasi nel senso del rinvio. La correzione opera sul testo del provvedimento e non ne altera il contenuto decisorio. Sulla richiesta di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente ordinanza della Corte di cassazione, l’accoglimento del ricorso e il rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame alla stregua dei principi enunciati nel provvedimento. Nell’ordinanza di rinvio, tanto in motivazione quanto nel dispositivo, il giudice designato era stato però indicato in un tribunale diverso da quello effettivamente competente.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo l’emenda di tale indicazione. L’Istituto resistente è rimasto intimato con mandato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’inesatta indicazione del giudice del rinvio come errore materiale, e non come vizio di giudizio. L’errata designazione del giudice del rinvio, in motivazione e nel dispositivo, è stata ricondotta a mera disattenzione, emendabile mediante il rimedio della correzione.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra errore di giudizio ed errore materiale: solo il secondo è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il Collegio ha dunque verificato che la volontà decisoria del provvedimento da correggere era già compiutamente espressa nel senso del rinvio, e che l’inesattezza riguardava soltanto l’indicazione del giudice designato.

Nel regolare le spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass. n. 21213 del 2013, escludendo che vi sia luogo a provvedere sul punto.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto. Il dispositivo ha disposto che, nell’ordinanza n. 30552/2024, l’indicazione errata sia corretta sia in motivazione, all’ultimo rigo della pagina indicata, sia nel dispositivo, con l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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