Notifica del ricorso mancante: regolamento inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 5186 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile quando nel fascicolo non risulti alcuna prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte. L’instaurazione del contraddittorio è onere del ricorrente, che deve documentare la regolare notificazione dell’atto introduttivo. La sospensione del processo disposta dal giudice di merito ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i procedimenti e il rischio di conflitto tra giudicati; la verifica di tali presupposti resta tuttavia assorbita dalla rilevata inammissibilità del ricorso. L’accertamento del difetto di notifica preclude ogni esame nel merito e non consente di provvedere sulle spese.
Il Fatto
In relazione a un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, la locatrice ha promosso in tempi successivi due distinti procedimenti di convalida di sfratto per morosità, per canoni di mensilità diverse, chiedendo contestualmente l’ingiunzione. La conduttrice si è opposta a entrambe le intimazioni e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dei procedimenti in attesa della definizione di due ulteriori giudizi pendenti davanti al medesimo tribunale, nei quali era stata eccepita la nullità del contratto e invocata una diversa pattuizione del canone.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale ha disposto la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. fino all’esito, con efficacia di giudicato, dei giudizi indicati, ravvisando il rischio di conflitto tra giudicati sull’ammontare del canone effettivamente dovuto. La locatrice ha proposto regolamento di competenza, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che nel fascicolo non risulta depositata alcuna prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte, la quale non ha svolto difese nel procedimento.
Il difetto di documentazione della notificazione impedisce di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che assorbe ogni esame dei motivi.
La ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e, in particolare, del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, anche in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato di una delle sentenze di primo grado. Con il secondo motivo lamentava la diversità di oggetto dei giudizi, inerenti a mensilità diverse del canone. Con il terzo denunciava vizio di motivazione apparente.
Tali censure non vengono scrutinate. La Corte si limita a constatare il vizio che preclude l’esame nel merito e dichiara inammissibile il ricorso. Ne deriva che non si provvede sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
Il dispositivo dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in misura pari a quello previsto per il ricorso ove dovuto.
Nota della Redazione
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