Autosufficienza del ricorso e motivazione apparente: onere di specificità (Cass. civ. Sez. III n. 25447 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in violazione del principio di autosufficienza, non riproducendo il contenuto dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda e non segnalandone la presenza negli atti del giudizio di merito. L’onere di specificità impone al ricorrente di indicare in modo chiaro il fatto, di esplicitare i motivi di impugnazione e di individuare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, sì da consentire alla Corte il diretto controllo della decisività dei punti controversi. La motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione per argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, ovvero quando vi sia contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatto decisivo si risolve in una doglianza sulla valutazione delle risultanze processuali ed è inammissibile.

Il Fatto

Nel novembre 2012 una società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, un soggetto nella sua qualità di socio unico, amministratore e liquidatore di altra società, nonché un terzo, chiedendo la condanna al pagamento di fatture inevase e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto di compravendita immobiliare stipulato nel dicembre 2010 tra la società e il terzo. Il Tribunale rigettava le domande verso il primo convenuto e accoglieva quella verso il terzo, dichiarando l’inefficacia della vendita.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1674/2022 del 2 agosto 2022, rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile quello incidentale del terzo e accoglieva l’appello del primo convenuto, rigettando la domanda revocatoria nei suoi confronti. La società e il suo rappresentante propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente, lamentando che la Corte d’Appello abbia ritenuto non prodotto il fascicolo di primo grado, nonostante il deposito, e abbia fondato la decisione su un presupposto erroneo. Con il secondo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata considerazione di documenti contabili, comunicazioni bancarie e di una clausola contrattuale, dai quali sarebbe emersa la sussistenza del credito e i presupposti dell’azione revocatoria.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto i motivi non rispettano le prescrizioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 6, per violazione del principio di specificità, declinato secondo la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia. Il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se ne segnala specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito, anche fornendo i riferimenti idonei a identificare la fase in cui sono stati prodotti, in ottemperanza all’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 8950 del 2022).

Il ricorrente ha l’onere di indicare il fatto in modo chiaro, di esplicitare i motivi e di individuare puntualmente atti e documenti, perché il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte il controllo della decisività dei punti controversi. Nel caso di specie, già dalla descrizione del fatto non si individuano i fatti salienti.

Quanto alla dedotta apparenza, la Corte ricorda che la motivazione è meramente apparente solo se affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o se risulta perplessa e obiettivamente incomprensibile, non consentendo di comprendere l’iter logico-argomentativo seguito. Nel caso concreto il percorso della sentenza è chiaro: il giudice d’appello ha ritenuto non documentate le affermazioni sulla contabilizzazione della fattura e, per la mancata produzione del fascicolo di primo grado, ha ritenuto non provato il credito. Nessun vizio di apparenza o contraddittorietà sussiste.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, trattandosi di ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.: la censura si sostanzia in una doglianza sulla valutazione delle risultanze processuali, spettando al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere gli elementi ritenuti idonei, senza obbligo di esplicita confutazione degli altri. Le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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