Onere della prova e non dispersione documentale nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 11270 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal correntista per l’accertamento del corretto saldo, questi è gravato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., della prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale. Tale prova può essere fornita al di fuori dei limiti probatori propri del contratto, quando la dazione sia allegata come fatto materiale privo di causa e non come adempimento negoziale. L’omessa produzione del contratto di conto corrente non preclude l’accertamento del dare e avere, che il giudice può compiere con altri mezzi idonei, compresi le contabili, gli estratti scalari e le scritture contabili. Al giudice d’appello va riconosciuto il potere/dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado che la parte abbia richiamato con specifica istanza, in applicazione del principio di non dispersione della prova.

Il Fatto

Il correntista, titolare di ditta individuale, convenne in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente e la restituzione delle somme illegittimamente addebitate. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per difetto di forma scritta e condannato la banca al pagamento del saldo attivo ricalcolato.

La Corte d’appello accolse il gravame dell’istituto, ritenendo che incombesse sul correntista l’onere di produrre il contratto e gli estratti conto relativi all’intero rapporto, e rigettò le domande. Il correntista ricorse per cassazione deducendo due motivi, cui la banca resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha scrutinato congiuntamente i due motivi perché connessi, dichiarandoli fondati. In via pregiudiziale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, escludendo l’operatività dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché il provvedimento impugnato non aveva deciso le questioni in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre escluso che il protocollo d’intesa tra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense possa radicare sanzioni processuali non previste dal codice di rito.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza sul riparto dell’onere probatorio nel conto corrente bancario. L’attore che agisce per la rideterminazione del saldo deve provare l’inesistenza della causa debendi, ma può assolvere tale onere al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, valendo questi solo per il pagamento dedotto come manifestazione negoziale. L’omessa produzione del contratto non è dunque ostativa.

Quanto agli estratti conto, la Corte ha ribadito che essi non costituiscono l’unico mezzo di prova. L’andamento del rapporto può accertarsi anche mediante contabili bancarie, scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., estratti scalari e stampa dei movimenti da home banking non contestata, spettando al giudice di merito valutarne l’idoneità. Solo ove la ricostruzione risulti impossibile è consentito ricorrere ai metodi di calcolo ritenuti più adeguati, con adeguata giustificazione, incluso il criterio dell’azzeramento del saldo.

La Corte ha poi valorizzato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4835 del 2023, che hanno enunciato il principio di non dispersione della prova. Il fatto rappresentato dal documento si ha per dimostrato nel processo e la sua efficacia non si esaurisce nel singolo grado. Il giudice d’appello ha il potere/dovere di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado se la parte ne faccia specifica istanza, illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice.

La motivazione impugnata, che aveva attribuito rilievo decisivo al mancato deposito del contratto e degli estratti conto, si è rivelata non coerente con tali principi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo accertamento e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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