Criteri tabellari e responsabilità sanitaria applicabili ai giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. III n. 25479 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di liquidazione del danno di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 7/09/2005 (codice delle assicurazioni) si applicano a tutte le controversie risarcitorie relative a illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum. La distinzione tra operatore sanitario inserito o meno in una struttura pubblica è irrilevante. La norma di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012, sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile e non intacca situazioni giuridiche precostituite: essa si rivolge direttamente al giudice, delimitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo. Infine, l’applicazione della regola della soccombenza non richiede specifica motivazione, mentre è la compensazione delle spese a costituire eccezione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

Il Fatto

La ricorrente, affermatasi vittima di errori terapeutici da parte di un dentista esercente la libera professione, esperì un accertamento tecnico preventivo e raggiunse con il medico un accordo, ricevendo una somma versata in acconto sui maggiori danni. Convenne poi in giudizio il professionista per ottenere la condanna al risarcimento dei danni ulteriori; il medico chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato, e questa eccepì la non operatività della copertura.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo esaustiva la somma già corrisposta. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, gravando la ricorrente delle spese processuali. Avverso la sentenza di secondo grado la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; gli intimati non si sono costituiti e il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello posto il tema della mancata pronuncia del Tribunale sulla risoluzione del contratto di prestazione professionale. La Corte lo dichiara inammissibile: la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risoluzione potesse intendersi proposta in primo grado e che la somma pagata per la prestazione, sommata all’importo astrattamente liquidato, fosse compresa nel 20.000,00 euro riconosciuti in via stragiudiziale. Il vizio di omessa pronuncia, anche se accolto, non avrebbe potuto condurre a un diverso esito della controversia.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama Cass. n. 28990 dell’11/11/2019, resa in ambito di specifico progetto di rilievo nomofilattico in materia di responsabilità sanitaria, per affermare che i criteri tabellari di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. si applicano a tutte le controversie risarcitorie relative a illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, senza distinzione tra operatore sanitario inserito o meno in una struttura pubblica, e ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum.

La ragione è che la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile e non intacca situazioni giuridiche precostituite. Essa si rivolge direttamente al giudice, delimitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché chiede un sindacato sulla scelta del giudice di applicare l’ordinario criterio di soccombenza. La ricorrente era integralmente soccombente e aveva rifiutato la proposta conciliativa. La Corte ribadisce che la regola della soccombenza non necessita di specifica motivazione, mentre la compensazione è l’eccezione e la sua insussistenza non è soggetta a obbligo motivazionale, richiamando Cass. n. 15847 del 6/06/2024, Cass. n. 26912 del 26/11/2020 e Cass. n. 10009 del 24/06/2003. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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