Prova presuntiva del contratto d’opera professionale e sottoscrizione del progetto (Cass. civ. Sez. II n. 711 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti: la precisione riguarda il fatto noto, la gravità il grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza la convergenza univoca di una pluralità di indizi. La sottoscrizione del progetto e della domanda di permesso a costruire da parte del proprietario del suolo risponde a esigenze pubblicistiche connesse allo ius edificandi e non è idonea, di per sé, a dimostrare la conclusione di un contratto d’opera professionale tra i sottoscrittori. Il ragionamento presuntivo non può fondarsi su un fatto storico privo di gravità, né su elementi tra loro non convergenti, né essere articolato in modo atomistico.

Il Fatto

Un architetto propone domanda contro i proprietari di un terreno per ottenere il pagamento del compenso professionale relativo all’incarico di progettazione di due palazzine. Il Tribunale rigetta la domanda, escludendo la prova del conferimento dell’incarico.

La Corte d’appello accoglie il gravame e condanna in solido i proprietari al pagamento della somma richiesta, con interessi e spese. Ritiene raggiunta la prova dell’incarico sulla base della sottoscrizione dei progetti e della domanda di concessione edilizia da parte dei proprietari, nonché del mandato conferito dai medesimi a una società terza. I proprietari ricorrono per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi in materia di prova presuntiva. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la denuncia è proponibile quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza, e non quando la critica si risolva in una diversa ricostruzione del fatto.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione, quale prova del conferimento dell’incarico, il dato che i proprietari avevano sottoscritto il progetto e la domanda di concessione edilizia, ritenendo che ciò dovesse far presumere l’incarico conferito in epoca antecedente. Secondo la Corte, però, tale fatto storico è privo di gravità.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’esigenza che il progetto rechi la sottoscrizione del proprietario e dell’autore risponde alla tutela di interessi pubblicistici connessi all’esercizio dello ius edificandi e non è idonea a dimostrare l’esistenza di un contratto d’opera intellettuale: alla presentazione del progetto è abilitato il proprietario del suolo in quanto tale, non quale committente dell’opera.

La Corte rileva inoltre la mancanza di concordanza. Gli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza — il mancato pagamento degli oneri concessori con decadenza del titolo e la successiva previsione contrattuale di non utilizzare il progetto — sono pienamente compatibili con la tesi dei proprietari. Quanto alla scrittura privata con la società terza, la sentenza ha valorizzato un elemento che essa stessa ha ritenuto non univocamente convergente.

Il ragionamento presuntivo non è stato dunque svolto nei termini imposti dall’art. 2729 cod. civ. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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