Improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25517 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la parte ricorrente depositi esclusivamente il dispositivo della sentenza impugnata, omettendo il deposito della copia autentica della sentenza stessa. L’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. impone, a pena di improcedibilità, il deposito unitamente al ricorso della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione. Tale omissione non è sanata dal deposito del solo dispositivo né dal fatto che la sentenza non sia prodotta neppure dal controricorrente, restando l’onere integralmente a carico del ricorrente. L’improcedibilità consegue automaticamente, senza necessità di valutare la fondatezza nel merito del motivo proposto.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura di progressione economica, con riconoscimento della fascia retributiva superiore a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, dichiarando illegittima l’esclusione e condannando l’Amministrazione al inquadramento nella fascia richiesta. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Amministrazione, riconoscendo la qualifica sostanziale di dipendente in capo al lavoratore.
Avverso la decisione di secondo grado il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. La questione che giunge davanti alla Corte non investe però il merito della vicenda, ma la regolarità del deposito dell’atto introduttivo e dei documenti allegati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, ritenendo assorbente il rilievo processuale rispetto a ogni valutazione sul merito del motivo.
Il Collegio muove dall’art. 369 cod. proc. civ., che al primo comma stabilisce il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione e al secondo comma, n. 2, prescrive che insieme al ricorso sia depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, salvo il caso di deposito di copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nelle ipotesi dell’art. 362 cod. proc. civ.
Dall’esame del fascicolo telematico e di quello cartaceo emerge un dato dirimente: la parte ricorrente ha depositato esclusivamente il dispositivo della sentenza impugnata, omettendo il deposito della sentenza stessa. La sentenza non risulta prodotta neppure dalla controricorrente.
La Corte qualifica tale omissione come causa autonoma e sufficiente di improcedibilità. Il dispositivo non è idoneo a integrare l’onere di deposito: la norma richiede la copia autentica della decisione, non già l’atto che ne enuncia soltanto l’esito. La verifica riguarda la completezza del deposito, non la sostanza del provvedimento impugnato né la sua idoneità a fondare il ricorso.
Nessuna incidenza assume infine il comportamento della controricorrente. Il mancato deposito della sentenza da parte di quest’ultima non vale a colmare la carenza del ricorrente, poiché l’onere previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. grava esclusivamente su chi propone l’impugnazione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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