Diploma sperimentale linguistico equiparato al diploma magistrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9691 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell’indirizzo linguistico al termine di un corso quinquennale sperimentale è conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, nel quale l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici. Ne consegue che tale diploma costituisce titolo valido per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, ove sia richiesto il possesso del solo diploma magistrale. La diversità formale dei due titoli non giustifica un trattamento differenziato, poiché è la stessa voluntas legis a perseguirne l’equiparazione. L’erronea indicazione della parte come contumace nella sola narrativa della sentenza impugnata, quando l’intestazione la qualifichi diversamente e il difensore risulti indicato, integra un mero lapsus calami, inidoneo a configurare un error in procedendo.
Il Fatto
Due insegnanti, titolari di diploma sperimentale linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Il Tribunale di Cremona aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Brescia, decidendo sugli appelli riuniti del Ministero, li aveva accolti, respingendo le pretese originarie.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che dalla disciplina applicabile emergeva la volontà di salvaguardare il valore legale e abilitante del diploma magistrale, aveva escluso l’equiparazione, valorizzando la diversità di contenuto tra indirizzo pedagogico e indirizzo linguistico e negando ogni affidamento in capo a chi aveva scelto il secondo. Le insegnanti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, riferito a una sola ricorrente, deduceva la violazione degli artt. 171, 191 e 436 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello dichiarato erroneamente la sua contumacia nonostante la regolare costituzione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: l’indicazione della parte come contumace compare unicamente nella narrativa, mentre l’intestazione la qualifica come appellata con regolare indicazione del patrono; la decisione impugnata esamina unitariamente le difese e richiama gli orientamenti amministrativi difformi. L’inesattezza è dunque un mero lapsus calami, non integrante un concreto error in procedendo.
Il secondo motivo, per violazione degli artt. 360, n. 3, cod. proc. civ., D.I. 10 marzo 1997, d.P.R. n. 323/1998 e artt. 278 segg. d.lgs. n. 297/1994, è stato invece ritenuto fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa — da Cons. Stato n. 3917 del 2008 a Cons. Stato n. 1358 del 2022, passando per Cons. Stato n. 1387 del 2021, n. 3324 del 2020, n. 560 e n. 562 del 2019, n. 79 del 2019, n. 4028 e n. 3374 del 2018 — secondo cui l’equiparazione è conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, poiché l’insegnamento della lingua straniera rientra negli ordinari programmi didattici.
La ricostruzione poggia sull’art. 2 del D.I. 10 marzo 1997, che conserva in via permanente valore legale ai titoli conseguiti al termine dei corsi sperimentali entro l’anno scolastico 2001-2002, e sull’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998, che riconosce ai titoli conseguiti al termine dei corsi dell’istituto magistrale il valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Entrambi i corsi sperimentali, linguistico e pedagogico, sono articolati in cinque anni con accesso a tutte le facoltà universitarie.
La Corte ritiene non condivisibile l’impostazione della decisione impugnata, che ha valorizzato il solo profilo formale della diversità dei diplomi dopo aver riconosciuto la volontà legislativa di salvaguardia. Proprio la voluntas legis doveva prevalere sul mero dato formale, nell’ottica di assicurare anche all’insegnamento elementare la professionalità nelle lingue straniere. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, respinto il primo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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