I ratei previdenziali percepiti dagli eredi dopo la morte del titolare seguono le regole generali dell’indebito oggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12977 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di ratei di prestazione previdenziale indebitamente corrisposta per mancanza del rapporto previdenziale, conseguente alla corresponsione in favore di persona deceduta e percepiti dagli eredi, la ripetizione dell’indebito è disciplinata dalle disposizioni generali di cui agli artt. 2033 e segg. cod. civ., e non dalle norme speciali dettate dagli artt. 13 della legge n. 412/1991 e dall’art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996. Ne consegue che l’azione di ripetizione non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla normativa speciale, bensì al termine decennale di prescrizione, e non è condizionata alla sussistenza del dolo dell’accipiens, rilevante ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. esclusivamente al fine di determinare la decorrenza degli interessi legali.
Il Fatto
La controversia riguardava la ripetizione del rateo della pensione di vecchiaia relativo al mese di febbraio 2008, erogato dall’INPS dopo la morte del titolare, avvenuta nel mese precedente. La somma era stata accreditata su un conto corrente cointestato al pensionato e al coniuge, successivamente deceduto, i cui eredi erano stati chiamati a rispondere dell’indebito.
Il Tribunale di Velletri aveva rigettato la domanda di annullamento dell’indebito proposta dall’erede, condannandola alla restituzione del rateo oltre agli interessi. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sussistenza dell’indebito, riformando parzialmente la sentenza quanto alla decorrenza degli interessi, ricondotta alla data della richiesta stragiudiziale di restituzione. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la parte privata, sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’omesso esame di una circostanza decisiva riguardante l’effettiva titolarità del conto corrente sul quale era stato accreditato il rateo, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ravvisato una doppia ragione di inammissibilità: da un lato, la conferma della sentenza di prime cure da parte della corte territoriale, con conseguente applicazione della speciale causa di inammissibilità prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; dall’altro, la mancata deduzione della questione nei gradi di merito, non essendo stata sollevata né in primo grado, né mediante specifico motivo di gravame avverso la statuizione che aveva ritenuto la contitolarità del conto.
Il secondo motivo ha invece investito la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 412/1991, di interpretazione autentica dell’art. 52 della legge n. 88/1989, nonché delle altre disposizioni speciali in materia di indebito previdenziale. La ricorrente sosteneva l’illegittimità della richiesta di ripetizione in assenza del dolo dell’interessato, non ricorrendo i presupposti per la ripetizione incondizionata ex art. 2033 cod. civ.
La Suprema Corte ha dato continuità al principio di diritto già affermato da Cass. n. 21453/2013 e confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 10337/2023, Cass. n. 18820/2025), secondo cui l’ipotesi dei ratei corrisposti a persona deceduta e percepiti dagli eredi configura un indebito oggettivo. Difettando ab origine il rapporto previdenziale, la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina speciale, la quale presuppone l’esistenza di un rapporto assicurativo e regola il diverso profilo dell’azione di ripetizione dell’ente previdenziale.
Ne consegue che l’azione di ripetizione spiegata dall’INPS nei confronti dell’erede è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non richiede la prova del dolo del percettore. La sussistenza del dolo rileva, invece, ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, come correttamente statuito dalla corte territoriale in sede di parziale riforma della sentenza di primo grado. Sulla base di tali argomentazioni il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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