Rottamazione delle cartelle non estingue il giudizio sull’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 25576 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, non determina l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento quando il carico definito non esaurisce l’intera pretesa tributaria. La cessazione della materia del contendere si produce solo se il carico rottamato riguarda l’intera pretesa oggetto di controversia. Ove la definizione abbia interessato una sola fase della riscossione frazionata, persiste l’interesse alla decisione nel merito per la parte residua, con scomputo di quanto versato sull’importo eventualmente dovuto all’esito del giudizio. Il perfezionamento della definizione prevale sull’impegno di rinuncia ai giudizi pendenti, ma non elide l’interesse dell’Amministrazione alla definizione della lite non coperta.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminava sinteticamente il reddito per l’anno 2008 applicando gli indici del cd. vecchio redditometro, con riprese IRPEF e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che rideterminava il reddito imponibile in misura inferiore.

La contribuente appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dichiarava estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, ritenendo irrilevante l’appello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della medesima norma.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il Collegio osserva che la procedura di definizione agevolata non si riferisce all’avviso di accertamento impugnato, ma al carico affidato all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010. Detto carico può comprendere solo l’importo dovuto a titolo provvisorio in caso di tempestiva proposizione del ricorso, pari a un terzo degli imponibili accertati, e l’ammontare risultante dalla sentenza di primo grado, comunque non oltre i due terzi, giusta il combinato disposto degli artt. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 19, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Rileva la Corte che l’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 ammette la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e non delle liti tributarie concernenti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che la materia del contendere avrebbe potuto considerarsi totalmente cessata soltanto qualora il carico definito avesse riguardato l’intera pretesa tributaria oggetto di causa.

Nel caso di specie, una parte del credito complessivo era rimasta estranea alla procedura: precisamente la differenza fra l’importo indicato nell’atto impositivo e l’ammontare determinato dalla Commissione Provinciale. In relazione a tale residuo l’Amministrazione aveva proposto appello incidentale, mostrando di non voler prestare acquiescenza alla sentenza di prime cure.

La Corte richiama la propria ordinanza n. 14595 del 2024, che ha chiarito come la residua pretesa tributaria non risulti estinta, essendo pendenti le ulteriori somme non ancora affidate all’agente della riscossione. La rottamazione non comporta quindi l’estinzione del giudizio, che deve proseguire per la parte non definita. Il Collegio valorizza anche la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, secondo cui, nel caso di parziale accoglimento della domanda del contribuente, il carico affidato all’agente non reca l’intera pretesa e persiste l’interesse alla decisione nel merito per la parte residua, non coperta dalla definizione agevolata.

Su queste basi la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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