Processo tributario, nuova produzione documentale ammessa anche in appello (Cass. civ. Sez. V n. 25577 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 1 del D. Lgs. n. 220 del 2023, è consentita la produzione di nuovi documenti in grado di appello, anche se tali documenti erano già esistenti al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado. La tardiva produzione in primo grado non preclude la loro utilizzabilità in appello, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti possano ritirarli: la documentazione ivi contenuta è dunque acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio di impugnazione. La parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga separatamente la propria avverso la medesima sentenza in via principale anziché in via incidentale, è tenuta a mettere il giudice in condizione di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, onde consentirne la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima impugnazione.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente un atto di intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, per il pagamento di somme portate da trentotto cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che in parziale accoglimento dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, la prescrizione di alcuni crediti tributari e annullava l’intimazione per la parte residua, rilevando l’assenza di valida prova della rituale notifica degli atti prodromici.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, escludendo l’utilizzabilità dei documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate in primo grado perché depositati oltre il termine dell’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; l’agente della riscossione, successore ex lege, impugnava in via incidentale la medesima sentenza, contestando la dichiarazione della propria contumacia in appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è stato riqualificato dalla Corte nel paradigma del n. 4), trattandosi di censura per error in procedendo. La Commissione regionale, applicando il termine dell’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, aveva ritenuto inutilizzabili i documenti depositati tardivamente in prime cure e ridepositati in appello. Così argomentando, i giudici di seconde cure hanno violato l’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che nel testo applicabile ratione temporis espressamente prevede la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Tale facoltà, secondo il consolidato orientamento della Corte, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all’introduzione del giudizio di primo grado, né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama sul punto una pluralità di precedenti, tra cui Cass. n. 297/2025, Cass. n. 9635/2024 e Cass. n. 26115/2020.

I giudici di legittimità precisano inoltre che l’eventuale inosservanza del termine è sanata qualora il documento fosse già stato prodotto, benché irritualmente, in primo grado: nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in maniera definitiva nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato, senza possibilità di ritiro, con la conseguenza che la documentazione ivi contenuta è acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio di impugnazione. Da tali principi la Commissione regionale si è discostata, onde la sentenza è affetta da error in procedendo.

Il ricorso incidentale è invece infondato. L’agente della riscossione aveva proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza già impugnata dall’Agenzia delle Entrate, senza però costituirsi con atto di controdeduzioni né informare il giudice dell’avvenuta proposizione del proprio gravame. La Corte, nel solco di Cass. Sez. Un. n. 20181/2019 e Cass. Sez. Un. n. 15843/2009, esclude che la mancata riunione degli appelli separatamente proposti determini la nullità della sentenza che ha deciso soltanto il primo: la parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione deve mettere il giudice in condizione di conoscere la simultanea pendenza dei procedimenti, onde consentire la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio dell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza è pertanto cassata in relazione all’impugnazione accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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