Inammissibile il ricorso che censura il merito e ripropone doglianze già respinte (Cass. civ. Sez. I n. 25713 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante la specifica individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse, chiarendo le ragioni del contrasto. Non integra il vizio la censura che contesti la ricognizione del fatto, sindacabile semmai ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e inammissibile quando la decisione sia doppia conforme. La riproposizione, nel giudizio di legittimità, delle medesime doglianze già ritenute infondate con motivazione conforme nei gradi di merito, senza porre temi giuridici o nomofilattici, integra gli estremi dell’abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda muove da una querela di falso proposta in via incidentale dal debitore esecutato nel giudizio di opposizione all’esecuzione avviata dall’aggiudicatario di un immobile. Il querelante contestava la veridicità del decreto di trasferimento e dei verbali di rilascio, sotto tre profili: l’asserita mancata aggiudicazione del lotto in favore dell’acquirente, l’inattendibilità dell’attestazione di integrale pagamento del prezzo e la pretesa tardività della dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione legale.

Il Tribunale respingeva la querela e condannava il querelante alle spese e al versamento di una somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. La Corte d’appello confermava la decisione, ribadendo la condanna per responsabilità processuale. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ricostruendo con precisione i limiti del sindacato di legittimità. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 189, 190, 132 e 161 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il pubblico ministero si fosse espresso solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte rileva che la doglianza non investe l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la ricognizione del fatto stesso, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e per di più preclusa dal carattere di doppia conforme delle decisioni di merito.

Il secondo e il terzo motivo riguardavano l’asserita violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice deciso su un verbale di vendita non impugnato di falso, e la pretesa violazione dell’art. 585 cod. proc. civ., per la mancata menzione nel decreto del mutuo ipotecario stipulato in epoca successiva. La Corte osserva che il giudice di merito aveva fondatamente qualificato come errore materiale l’indicazione del lotto nel verbale, circostanza che escludeva in radice la falsità ideologica del decreto.

Quanto al pagamento del prezzo, la Corte rileva che il Giudice dell’esecuzione doveva verificare soltanto il deposito nel termine, avvenuto mediante assegni circolari anteriormente al decreto, restando irrilevante la natura e la provenienza della provvista. Il contratto di mutuo, stipulato oltre quattro mesi dopo, non incideva sul versamento del saldo né integrava l’art. 585, comma 3, cod. proc. civ..

Su tutte le censure, il ricorrente non individua alcuna specifica violazione idonea a inficiare la decisione, ma sollecita un inammissibile riesame del merito. La Corte sottolinea che l’inammissibilità dei motivi secondo e terzo travolge il quarto, a essi dipendente, e che il quinto e il sesto motivo, privi di specificità, non censurano le ragioni della condanna alle spese e del raddoppio del contributo unificato.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulla natura sanzionatoria e indennitaria dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e, ravvisando l’insistito esercizio dell’azione senza apportare temi nomofilattici, applica la condanna per abuso del processo, liquidando le spese e la somma equitativamente determinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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