Divieto di non liquet sul danno da inesatto legato e vendita sotto (Cass. civ. Sez. II n. 8187 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertato l’inadempimento dell’obbligo, imposto dalla disposizione di ultima volontà, di vendere l’immobile al miglior prezzo possibile, il giudice non può respingere la domanda risarcitoria del legatario per la sola incertezza sulla misura del pregiudizio. Al giudice di merito che abbia condiviso l’incongruità del prezzo di vendita è inibita una decisione di non liquet: egli deve determinare il più attendibile valore di mercato del bene e liquidare la differenza a titolo di risarcimento, oltre a riconoscere la quota di prezzo oggetto del legato. Il danno accertato nell’an, ma non suscettibile di precisa quantificazione, va liquidato equitativamente e non negato. Le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio non sono vincolanti per il giudice, che può discostarsene con motivazione ancorata alle risultanze processuali. La natura di testamento di uno scritto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il Fatto

Con testamento pubblicato nel 2005, la de cuius aveva disposto che un proprio immobile romano fosse venduto al miglior prezzo possibile, attribuendo a una cugina un immobile e destinando parte del ricavato a un legato in favore della ricorrente. Non avendo l’esecutrice testamentaria accettato l’incarico, il compito di alienare il bene e di eseguire le disposizioni fu assunto dalle eredi. L’appartamento, inizialmente posto in vendita a € 2.100.000,00, fu alienato per € 1.170.000,00, senza informare la legataria dell’andamento delle trattative.

Il Tribunale aveva condannato le convenute al pagamento di € 218.750,00. La Corte d’appello di Roma, nel 2018, ha riformato la sentenza: ha dichiarato inesistente un diverso scritto invocato come testamento e ha respinto la domanda risarcitoria, pur non negando l’inadempimento del legato. La legataria ha proposto ricorso per cassazione in otto motivi; l’altra parte ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il terzo motivo, che ritiene fondato e dal cui accoglimento deriva l’assorbimento del primo e del secondo. Il ragionamento muove da una premessa decisiva: la Corte d’appello ha ritenuto ingiustificabile una riduzione del prezzo di circa € 600.000,00 rispetto alla stima del consulente, mostrando così di condividere le doglianze della legataria e pronunciandosi implicitamente per l’esistenza di un danno risarcibile.

Se il giudice di merito ha condiviso l’incongruità del prezzo, non poteva poi respingere la domanda. Era tenuto a stabilire il più attendibile valore di mercato e a liquidare la differenza a titolo di risarcimento, oltre a riconoscere comunque la quota di prezzo oggetto del lascito. La sentenza di secondo grado si risolve così in un inammissibile non liquet, che nega quanto già definitivamente accertato in termini di condotta generatrice di danno ingiusto.

La Corte richiama il principio per cui, quando il danno è accertato nell’an ma non è suscettibile di precisa quantificazione, il giudice deve procedere alla liquidazione, anche in via equitativa, senza poter rigettare la pretesa (Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).

Il quarto motivo è infondato: la lettura complessiva della sentenza chiarisce che la domanda è stata rigettata integralmente, senza omissione di pronuncia. I motivi quinto, sesto e settimo, che censurano il dissenso dalla stima del consulente, non meritano accoglimento: essi sollecitano un nuovo esame dei fatti, riservato al giudice di merito. Le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante, purché il giudice indichi gli elementi probatori e gli argomenti logico-giuridici del proprio dissenso (Cass. 200/2021; Cass. 30733/2017; Cass. 17745/2014; Cass. 18410/2013; Cass. 5148/2011).

Il ricorso incidentale è rigettato. Le dichiarazioni invocate non hanno carattere confessorio, vertendo su apprezzamenti di carattere giuridico: nessun vincolo incontrava il giudice nel qualificare lo scritto, il cui accertamento compete al merito ed è incensurabile (Cass. 3453/1971; Cass. 211509/2011; Cass. 5725/2019; Cass. 656/2024; Cass. 8668/1990). Il secondo motivo incidentale è inammissibile per difetto di specificità in ordine al dedotto giudicato penale (Cass. 26916/2023; Cass. 2431/2017; Cass. 11118/2008). La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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