Diffamazione a mezzo stampa e danno non patrimoniale dell’associazione lesa (Cass. civ. Sez. III n. 25851 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale è configurabile anche in capo agli enti collettivi e alle associazioni non riconosciute, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione, compatibile con l’assenza di fisicità del titolare, dei diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compresi l’immagine e la reputazione. Tale pregiudizio non costituisce un danno-evento in re ipsa e deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni semplici. In caso di illecito plurioffensivo, il principio di omnicomprensività della liquidazione non esclude la risarcibilità di tanti danni quanti sono i beni autonomamente lesi o i soggetti contestualmente colpiti, purché il giudice di merito valuti separatamente gli effetti diretti su ciascuna parte lesa, senza duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio.

Il Fatto

Un quotidiano pubblicava, in versione on-line e cartacea, un articolo di cronaca giudiziaria relativo a un imprenditore e all’associazione da lui fondata e presieduta, corredato da una fotografia risalente a una manifestazione e da titoli e sottotitoli ritenuti denigratori. L’imprenditore e l’associazione agivano in giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione.

Il giudice di primo grado accertava l’illecito in danno del solo imprenditore e rigettava le domande dell’associazione. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, respingeva l’appello dei convenuti e accoglieva l’appello incidentale degli attori, liquidando il danno non patrimoniale in favore del primo e riconoscendo un autonomo risarcimento in capo all’associazione. I convenuti proponevano ricorso per cassazione e le parti intimate ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi del ricorso principale, dichiarandoli inammissibili. In punto di diffamazione a mezzo stampa, i giudici di merito avevano congruamente escluso l’operatività di qualsiasi esimente, anche solo putativa, avendo accertato la falsità delle notizie propalate e l’assenza di un serio e diligente lavoro di ricerca. La notizia ricevuta in modo irrituale o da fonte confidenziale, non controllabile per l’inaccessibilità delle fonti, non esonera dal controllo ma ne implica la non pubblicabilità.

Quanto all’immagine pubblicata, la Corte conferma la valutazione di decontestualizzazione: la fotografia, suggestiva del momento dell’arresto e avulsa dalla vicenda narrata, non era essenziale rispetto al contenuto informativo e risultava idonea a generare discredito. Sul quantum, la liquidazione equitativa operata in appello è ritenuta immune da censure, in conformità alla giurisprudenza che esclude il carattere in re ipsa del danno e ne ammette la prova anche per presunzioni, valorizzando la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

Il nucleo argomentativo più rilevante riguarda la posizione dell’associazione. La Corte ribadisce che anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il danno non patrimoniale da lesione di diritti immateriali della personalità, compreso quello all’immagine, alla reputazione e all’identità. Il pregiudizio deve formare oggetto di allegazione e prova, anche presuntiva, e il relativo accertamento non integra una duplicazione del danno già riconosciuto alla persona fisica quando investe un interesse autonomo dell’ente.

Sulla contestata legittimazione attiva dell’associazione, la Corte richiama il principio per cui, in caso di condotta plurioffensiva, il giudice deve valutare gli effetti diretti del fatto su ciascuna parte lesa e liquidare tanti danni quanti sono i beni autonomamente lesi o i soggetti colpiti. Il legame tra il fondatore e l’ente, evidenziato nell’articolo anche mediante il logo, rende il discredito idoneo a delegittimare l’attività e la credibilità dell’associazione verso l’utenza e le istituzioni.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile sotto tutti i profili, per difetto di autosufficienza e per estraneità delle censure alla ratio decidendi. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese di legittimità per reciproca soccombenza, escludendo il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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