Giuramento decisorio ammissibile anche se deferito in via subordinata (Cass. civ. Sez. II n. 20193 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giuramento decisorio, il giudice di merito deve ammettere il mezzo di prova, benché deferito in via subordinata, ogni volta che il suo contenuto abbia il carattere della decisorietà, in ragione della sua attitudine a troncare la lite mediante una composizione irreversibile. La decisorietà va accertata in astratto, verificando se il fatto dedotto sia idoneo a incidere direttamente sulla sorte della domanda, senza che rilevi la genericità del capitolato né il fatto che i fatti siano stati già accertati o esclusi dagli esiti istruttori. In tema di collazione, l’acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto integra donazione indiretta dell’immobile, e non del denaro, quando il prezzo sia stato integralmente coperto; ove invece la liberalità sia insufficiente a coprire l’intero prezzo, oggetto di conferimento è il denaro corrisposto e non la quota di valore dell’immobile.
Il Fatto
La controversia riguarda lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili lasciati dai genitori di tre fratelli. Il Tribunale, dichiarate aperte le successioni, ripartiva tra gli eredi gli immobili e, per uno di essi, disponeva la vendita all’incanto; condannava inoltre due eredi a rendere il conto della gestione di alcuni beni e a corrispondere una somma in favore del terzo.
La Corte d’Appello confermava la decisione, salvo ridistribuire alcune spese. I due eredi soccombenti ricorrono per cassazione deducendo quattro motivi; il terzo erede resiste con controricorso. Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 2758/2019.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta l’istanza di rinvio dell’adunanza per trattative, avanzata per la seconda volta. La richiesta è respinta: ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost., un ulteriore differimento di un ricorso pendente dal 2020, richiesto a pochissimi giorni dall’adunanza, contrasta con i principi di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell’ufficio, anche in considerazione della limitatezza delle risorse della giustizia.
Nel merito, decisivo è il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2736 c.c. e 233 c.p.c. I ricorrenti avevano deferito un primo giuramento decisorio sulla provenienza esclusiva dal patrimonio materno delle somme impiegate per acquistare un immobile; il controricorrente aveva giurato negandolo. Avevano poi chiesto di ammettere un nuovo giuramento con capitolato non più qualificato dall’avverbio “esclusivamente”.
La Corte richiama i principi consolidati in materia. Il capitolato del giuramento decisorio deve essere formulato in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite oppure non giurare e perderla, sì che al giudice resti solo di verificare l’an iuratum sit (Cass. n. 29614 del 2023). Il giuramento va ammesso anche quando i fatti siano già stati accertati o esclusi e anche se deferito in via subordinata, purché i fatti dedotti siano decisivi (Cass. n. 13181 del 2025, che richiama Cass. n. 16216 del 2019, Cass. n. 10653 del 1994; Cass. Sez. Un. n. 5841 del 2025).
Sul piano sostanziale la Corte ricorda che l’acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto integra donazione indiretta dell’immobile e non del denaro, sicché in sede di collazione il conferimento ha ad oggetto l’immobile (Cass. n. 17604 del 2015). Ove però la liberalità non copra l’intero prezzo, oggetto di collazione è il denaro corrisposto e non la quota di valore dell’immobile (Cass. civ. n. 16329 del 2024).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, non può escludersi in astratto che il nuovo giuramento sia decisivo rispetto all’accertamento della fondatezza della domanda di donazione indiretta. Il motivo va accolto; il primo e il quarto restano assorbiti. Il terzo motivo — omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto — è invece inammissibile: la Corte d’Appello non ha omesso di pronunciarsi, avendo respinto la domanda perché generica, e l’interpretazione della volontà della parte è attività riservata al giudice di merito (Cass. n. 27181 del 2023). La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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