Giudicato esterno sopravvenuto rilevabile d’ufficio nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 27823 del 19.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice deve rilevare d’ufficio, in ogni stato e grado, il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, anche quando la sentenza di cassazione con rinvio ne abbia implicitamente escluso l’esistenza. L’efficacia preclusiva della pronuncia rescindente non opera, infatti, rispetto a fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti rispetto al momento della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. L’accertamento del giudicato esterno non è patrimonio esclusivo delle parti, ma risponde a un preciso interesse pubblico volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem. Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione, posto dall’art. 372 cod. proc. civ., non si estende ai documenti che attestano la successiva formazione del giudicato.

Il Fatto

Un condominio di Roma si opponeva all’avviso di pagamento emesso da Roma Capitale per il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche relativo all’anno 2005, riferito alle griglie e alle intercapedini collocate lungo il perimetro dell’edificio condominiale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando non dovuto il canone. La Corte di Appello confermava, con motivazione in parte diversa, escludendo la sussistenza del presupposto dell’obbligazione.

La Cassazione, con una prima sentenza del 2018, accoglieva il ricorso di Roma Capitale e rinviava alla Corte di Appello, enunciando il principio della debenza del canone anche in ipotesi di area comunque gravata da uso pubblico. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’ente, disattendendo l’eccezione di giudicato esterno in ragione dell’efficacia preclusiva della pronuncia rescindente. Il condominio ricorreva quindi nuovamente per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza del rinvio per aver riconosciuto il passaggio in giudicato di alcune pronunce favorevoli, ma per averle ritenute irrilevanti in forza dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio, in particolare, aveva ritenuto che l’implicita esclusione del giudicato esterno da parte della pronuncia rescindente impedisse ogni ulteriore accertamento sul punto.

La Corte, esaminando congiuntamente i primi due motivi, li ha ritenuti fondati. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, in sede di rinvio, il giudice può prendere in esame i fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La Corte ha precisato che il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza di cassazione è rilevabile d’ufficio anche quando la sentenza da cui discende non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.

Nella specie, dagli atti emergeva che, successivamente alla pronuncia di cassazione del 2018 e al deposito della sentenza impugnata, era intervenuta un’ordinanza della Suprema Corte che aveva confermato la pronuncia della Corte di Appello, con la quale era stata dichiarata non dovuta la somma richiesta a titolo di canone per l’anno 2009. Tale ordinanza integra un giudicato successivo alla sentenza impugnata, rilevabile d’ufficio, che comporta la fondatezza dell’eccezione di giudicato e l’accoglimento del ricorso.

Gli altri motivi, afferenti ai presupposti del canone, sono rimasti logicamente assorbiti. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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