Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 25914 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato deposito della relata di notifica dell’impugnata sentenza, che il ricorrente stesso assuma essergli stata notificata, determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Il rilievo è d’ufficio e prescinde dall’assenza di contestazioni della controparte, essendo l’onere di deposito funzionale al riscontro della tempestività dell’impugnazione nel termine breve. La prova di resistenza è integrata quando la notificazione del ricorso si perfeziona, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, e non da altra successiva data.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio il debitore e i suoi familiari per ottenere la declaratoria di nullità per simulazione e/o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto pubblico con cui l’immobile era stato ceduto ai figli. Nel giudizio intervenivano altri istituti di credito e una procedura fallimentare, facendo valere azioni revocatorie e ragioni di credito sui medesimi beni.
Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione assoluta e accoglieva quella subordinata di revocatoria ordinaria, accertando l’esistenza del credito. La Corte d’Appello rigettava il gravame del cedente. Questi proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, mentre due cessionarie del credito resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale la procedibilità del ricorso e la nega. Dal fascicolo telematico emerge che il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del c.d. termine breve, ma non aveva depositato la relata di notifica né, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e di ricezione. Nemmeno i controricorrenti vi avevano provveduto.
Il principio è già affermato dalla Corte: il mancato deposito della relata determina l’improcedibilità, da rilevare d’ufficio, a prescindere dall’assenza di contestazioni della controparte. L’onere risponde alla necessità di verificare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 21349/2022 e ai precedenti conformi n. 15189/2024, n. 28781/2024, n. 19695/2019 e n. 25237/2011.
La Corte verifica altresì la c.d. prova di resistenza. Nei casi in cui la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, il collegamento tra le due date assicura comunque lo scopo della disciplina, consentendo al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività rispetto al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. Il riferimento è ai precedenti n. 17066/2013, n. 18645/2015 e n. 11386/2019.
Nel caso concreto la sentenza d’appello risultava pubblicata il 20 novembre 2023, mentre il ricorso era stato notificato il 22 febbraio 2024. La Corte osserva che, quand’anche la notificazione fosse avvenuta il 22 gennaio 2024, come sostenuto dal ricorrente in memoria, i sessanta giorni dalla pubblicazione scadevano il 19 gennaio 2024. La prova di resistenza non è dunque superata.
Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, liquidate in favore di ciascuna controricorrente. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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