Falsa prova documentale e revocazione: no al vaglio in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 12320 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsità delle prove documentali sulla cui base il giudice di merito ha deciso non può essere esaminata dalla Corte di cassazione, ma deve essere fatta valere mediante revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 2, cod. proc. civ., trattandosi di profilo attinente all’accertamento dei fatti. Il giudizio di gravità della presunzione, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito ed è per sé non sindacabile in sede di legittimità; non si configura il divieto di praesumptum de praesumpto quando i fatti noti posti a base delle distinte presunzioni siano autonomi e non collegati tra loro. Il motivo che denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione è inammissibile se il parametro invocato non è applicabile ratione temporis, trovando applicazione la formulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta dal d.l. 83/2012.
Il Fatto
L’acquirente di un immobile in corso di costruzione, dopo averne completato la realizzazione, ha convenuto in giudizio la società venditrice lamentando gravi difetti dell’opera e chiedendo il risarcimento delle somme quantificate in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre al ristoro del degrado subito dall’immobile.
Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo l’attore decaduto dalla garanzia per i vizi del piano seminterrato, riconoscibili al momento dell’acquisto, e non imputabili alla convenuta i difetti dell’intonaco esterno. La Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto il gravame, condannando la società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; la controricorrente ha resistito e la ricorrente, con memoria, ha dedotto la falsità di due documenti posti a fondamento della decisione di secondo grado, accertata in un separato giudizio di querela di falso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello accolto una domanda nuova, fondata su una fattura introdotta nel giudizio di primo grado solo nel corso della consulenza d’ufficio, oltre il termine di decadenza dell’art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. La Corte ha escluso la novità: l’attore aveva chiesto già in primo grado il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti riscontrati, compresi quelli relativi all’intonaco esterno, e l’acquisizione della fattura era avvenuta al solo fine di dimostrare la corrispondenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ipotizzata dal consulente tecnico d’ufficio.
Il secondo motivo lamentava illogicità e contraddittorietà della motivazione ex n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stata accolta la domanda di rimborso senza un previo vaglio di merito sull’identificazione dei lavori compresi nella fattura. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: il parametro invocato non è applicabile ratione temporis, poiché al caso trova applicazione la formulazione del n. 5 introdotta dal d.l. 83/2012.
Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e del divieto del praesumptum de praesumpto, per avere la Corte d’appello desunto la realizzazione dell’intonaco e l’inadempimento della ricorrente da presunzioni semplici. La Corte ha escluso il configurarsi del divieto, richiamando Cass. n. 32829/2023: la ricorrente contestava la prova di due fatti noti distinti e autonomi — la realizzazione dell’intonaco da parte di una ditta terza e l’assunzione di responsabilità dell’ultimazione dei lavori — non collegati tra loro. La censura investe quindi il giudizio di gravità delle due presunzioni, giudizio che spetta al giudice di merito e che non è sindacabile in cassazione, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9054/2022).
Quanto alla falsità delle sottoscrizioni dei due documenti oggetto della querela di falso, dedotta con la memoria, la Corte ha rilevato che la falsità delle prove sulla cui base si è giudicato deve essere oggetto di revocazione ai sensi del numero 2 dell’art. 395 cod. proc. civ., trattandosi di profilo attinente all’accertamento dei fatti, non esaminabile in sede di legittimità (Cass., sez. un., n. 2735/2017). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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