Responsabilità dell’avvocato e interruzione del processo in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 26287 del 27.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che non assume rilievo la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, neppure se dichiarata dal difensore. In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’obbligazione è di mezzi e non di risultato e la valutazione va condotta secondo il parametro della diligenza del professionista di media preparazione. L’accertamento del danno risarcibile segue la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”. Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, in ipotesi di doppia conforme, se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.
Il Fatto
Un professionista convenne in giudizio il proprio cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il cliente propose domanda riconvenzionale di risarcimento per colpa professionale, assumendo che l’avvocato avesse gestito in modo inadeguato un giudizio relativo a un contratto preliminare, con perdita del diritto al doppio della caparra versata.
Il Tribunale di Roma accertò il credito del professionista in Euro 3.748,00 e il suo debito per Euro 83.281,21, condannandolo al saldo. La Corte d’appello di Roma rigettò integralmente l’appello. Il professionista ricorse per cassazione con tre motivi; il cliente resistette con controricorso. Nelle more, il difensore del ricorrente chiese la dichiarazione di interruzione del processo per morte del proprio assistito, sopravvenuta dopo la notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di interruzione. Richiamando un orientamento consolidato, afferma che nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile: la morte della parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione, non assume quindi alcun rilievo. L’istanza è respinta.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva dedotto il vizio di motivazione nella formulazione precedente alla riforma, non applicabile alla fattispecie, senza individuare i fatti decisivi omessi. In ipotesi di doppia conforme, inoltre, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni, dimostrazione del tutto mancante.
Nel merito, la Corte ribadisce che le obbligazioni dell’avvocato sono di mezzi e non di risultato, secondo il parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Quanto all’impossidenza del debitore, la sentenza impugnata non ha interrotto il nesso causale tra inadempimento e danno, considerando i possibili esiti di un titolo esecutivo azionabile nel tempo. La Corte conferma l’applicazione della regola del “più probabile che non”.
Il secondo motivo, che denunciava ultrapetizione per il riconoscimento degli esborsi, è dichiarato manifestamente infondato. L’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e va condotta sull’esame complessivo dell’atto, non limitato alle conclusioni. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e manifestamente infondato quanto al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, cui il giudice non è vincolato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.