Dolo omissivo e difetto di conformità: onere probatorio del consumatore (Cass. civ. Sez. II n. 15560 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo omissivo è causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito e a determinare l’errore del deceptus. Il semplice silenzio o la reticenza, non modificando la rappresentazione della realtà ma limitandosi a non contrastare la percezione già formatasi nell’altro contraente, non integra di per sé causa invalidante. Nella vendita di beni di consumo usati la disciplina del d.lgs. n. 206/2005 trova applicazione tenendo conto del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale del bene. Il consumatore che deduca il difetto di conformità deve allegarlo e provarlo con specificità, non potendo limitarsi a richiamare le fatture di riparazione e l’importo speso.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltagirone aveva accolto la domanda del compratore di annullamento del contratto di vendita di un’autovettura usata, per gli artifizi e raggiri del venditore consistenti nell’alterazione del numero dei chilometri percorsi, e aveva condannato la società venditrice alla restituzione del prezzo.

La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 977/2018, ha accolto il gravame della società e rigettato entrambe le domande dell’acquirente: sia quella di annullamento per dolo, sia quella subordinata, assorbita in primo grado, di accertamento del difetto di conformità e di condanna del venditore al pagamento della somma necessaria a rendere idonea l’autovettura all’uso. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e conferma integralmente la sentenza di appello, respingendo tutti e tre i motivi. Sul primo, relativo alla qualificazione dell’alterazione del contachilometri come condotta colposa anziché dolosa, la Corte osserva che il giudice di merito ha ritenuto non provato il dolo della venditrice, essendo insufficienti la mancata consegna del libretto di manutenzione, la mancata indicazione dei precedenti proprietari e la possibilità di constatare con la minima diligenza la manomissione ad opera di terzi. Il giudice distingue nettamente tra la carenza di diligenza, rilevante ai fini dell’inadempimento ove sia proposta domanda di risoluzione, e la condotta dolosa posta a base dell’annullamento per vizio del consenso. La Corte richiama il principio secondo cui il dolo omissivo è causa di annullamento ex art. 1439 cod. civ. solo se l’inerzia si inserisce in un complesso comportamento preordinato all’inganno perseguito e determini l’errore del deceptus, non potendo bastare il semplice silenzio o la reticenza (così Cass. n. 11605/2022). Il ricorrente censura in realtà la valutazione degli elementi di prova, non un errore di diritto: valutazione riservata al giudice di merito e non censurabile in legittimità ove motivata.

Sul secondo motivo, concernente la dedotta domanda nuova di condanna alla maggior somma, la Corte ricorda che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. la parte può precisare o modificare le domande, con quella di cui al n. 2 può replicare e indicare i mezzi di prova, mentre la memoria di cui al n. 3 è limitata alle indicazioni di prova contraria. Il Tribunale, con l’ordinanza istruttoria, si era pronunciato unicamente sulle richieste istruttorie e sulla prova tardivamente proposta, rimettendo in termini l’attore su tale specifico punto, senza esaminare la domanda di pagamento della maggiore somma: legittimamente, dunque, la Corte d’appello ha qualificato quest’ultima come tardivamente proposta.

Sul terzo motivo, relativo alla prova dei difetti di conformità, la Corte conferma che la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 si applica anche ai beni usati, tenendo conto del tempo di pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale. Nel caso concreto è mancata la prova che i vizi denunciati fossero vizi di conformità e non riparazioni legate alla normale usura, essendo carente l’allegazione del consumatore e risultando tardive le precisazioni contenute nella comparsa conclusionale. Le dichiarazioni testimoniali non sono state ritenute decisive, non risultando nei capitoli di prova gli asseriti difetti di conformità. Il ricorrente, pur invocando un errore di diritto, contesta ancora una volta la valutazione probatoria, non censurabile nel giudizio di legittimità.

La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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