Doppia conforme e vizio di omesso esame: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 20430 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora la sentenza d’appello abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base dei due diversi dicta, dimostrando che esse sono tra loro differenti. La revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito è preclusa in sede di legittimità, e il vizio di omesso esame non è configurabile allorché il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, pur senza un’espressa disamina di tutte le risultanze probatorie. Nel sistema vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice a prescindere dalla sua provenienza.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’erogazione, da parte di una Regione, di un aiuto comunitario a sostegno dello sviluppo rurale in favore di un imprenditore agricolo. A seguito di verifica, l’Amministrazione regionale ha rilevato che il beneficiario risultava titolare di partita i.v.a. con codice di attività prevalente non agricolo e che non aveva acquisito una sufficiente capacità professionale agricola. Ha pertanto dichiarato la decadenza dall’aiuto e disposto il recupero della somma erogata e degli interessi.

Su incarico della Regione, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha emesso ingiunzione di restituzione ai sensi del r.d. n. 639/1910. Il beneficiario ha proposto opposizione davanti al Tribunale, che l’ha rigettata; la Corte d’Appello ha confermato integralmente la prima decisione. Il ricorrente ha quindi adito la Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Poiché la sentenza d’appello non è stata notificata, opera il termine lungo: si applica, ratione temporis, l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. antecedente alla modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, con termine annuale decorrente dalla pubblicazione. Sommando le sospensioni per l’emergenza sanitaria e quella feriale, il ricorso è risultato tempestivo.

Nel merito, il primo motivo — che denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. per inversione dell’onere della prova — è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa: la perdurante titolarità della partita i.v.a. con codice non agricolo è stata assunta come indice presuntivo del mancato svolgimento dell’attività agricola in via prevalente.

I motivi secondo, terzo e quarto — concernenti la natura connessa dell’attività di commercializzazione e il contrasto con l’art. 2135 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi afferiscono al piano del giudizio di fatto e alla valutazione degli esiti istruttori, così qualificandosi in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

La Corte rileva che il giudizio d’appello, iniziato nel 2015, si è concluso con la conferma totale del primo dictum. Trova quindi applicazione l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude l’impugnabilità per vizio di omesso esame della sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base dei due dicta e dimostrarne la diversità.

Anche il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia su un motivo d’appello, è inammissibile: l’omessa pronuncia non è stata oggetto di rituale denuncia e, in ogni caso, il vizio è escluso quando la questione risulti implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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