Prova di resistenza e contraddittorio preventivo nei tributi armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 26308 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei tributi armonizzati, e dunque anche in materia di IVA, il difetto del contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé l’invalidità dell’atto impositivo ove il contribuente non abbia assolto all’onere di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa. La presunzione relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esonera il giudice di merito dalla verifica rigorosa delle difese, ma richiede al contribuente una prova analitica della riferibilità di ogni singola operazione, non essendo sufficiente una difesa generica o il richiamo all’equità.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013, emesso nei confronti di una società contribuente all’esito dell’esame delle movimentazioni bancarie intrattenute con una terza società. Dalla verifica emergevano operazioni ingiustificate, in entrata e in uscita, con conseguente addebito di maggiore imposta.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando la congruità della motivazione dell’atto, l’insufficienza delle giustificazioni fornite e l’assenza di una valida prova di resistenza quanto all’omesso contraddittorio preventivo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha invece esposto in modo logico e coerente le ragioni del rigetto, evidenziando che la contribuente non aveva dimostrato la riferibilità delle singole fatture alle movimentazioni contestate.

Il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e alla lamentata inversione dell’onere probatorio, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha ricostruito la portata della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamando anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione sui prelevamenti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. Ha ribadito che i versamenti conservano efficacia presuntiva verso tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti solo verso i titolari di reddito di impresa.

La prova richiesta al contribuente è analitica: occorre indicare con specificità la riferibilità di ogni versamento, dimostrando che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non attengono a operazioni imponibili. Non basta una difesa generica su ipotetiche diverse causali dell’affluire delle somme. La Corte ha inoltre rilevato che, sotto altro profilo, il motivo mirava a una rivalutazione del fatto, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il terzo motivo, relativo alla nullità dell’atto per difetto di contraddittorio preventivo, è stato disatteso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 riguarda solo i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali, non le verifiche a tavolino. Ha poi ricordato che, per i tributi armonizzati, sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione invalida l’atto purché il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere.

Nel caso di specie, pur vertendosi in accertamento a tavolino e in materia di IVA, la Commissione tributaria regionale ha accertato che la contribuente si era limitata a eccepire in modo teorico e astratto l’assenza di contraddittorio, senza prospettare le ragioni sacrificate. La Corte ha ritenuto tale accertamento coerente con la giurisprudenza più recente, rilevando che la ricorrente non aveva dedotto, con le necessarie trascrizioni e allegazioni, in quali atti di merito avesse articolato la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e alla responsabilità aggravata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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