Eccesso di potere giurisdizionale escluso per interpretazione del bando (Cass. civ. Sez. Un. n. 26469 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è configurabile solo in ipotesi estreme di difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il controllo sui limiti esterni estendersi alle violazioni di legge relative al modo di esercizio della giurisdizione speciale. L’attività di interpretazione della norma, anche estensiva o analogica, è il proprium della funzione giurisdizionale e non integra di per sé violazione dei limiti esterni. Pertanto, allorché il giudice amministrativo interpreti una clausola della lex specialis di gara facendo applicazione di principi consolidati sul criterio di equivalenza, non si configura né sconfinamento nel merito amministrativo né invasione della sfera riservata al legislatore, restando al più ipotizzabile un error in iudicando, sindacabile solo come vizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda una procedura di gara indetta da una stazione appaltante per la fornitura di isole ecologiche informatizzate, nell’ambito di un progetto di potenziamento della raccolta differenziata. La lex specialis richiedeva ai concorrenti due requisiti tecnici: le forniture analoghe e la fornitura di punta, ossia una singola fornitura eseguita con buon esito di importo non inferiore al 30% della base di gara.

La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione del lotto alla società controinteressata, ottenendo l’accoglimento del ricorso per difetto del requisito di punta. Il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello principale, ritenendo che il criterio di equivalenza imponesse una lettura lata dell’esperienza richiesta, analoga e non identica. La soccombente proponeva così ricorso per cassazione, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano congiuntamente i due motivi, incentrati sull’asserito sconfinamento del giudice amministrativo nel merito della discrezionalità amministrativa e nella sfera riservata al legislatore. Il Collegio ricorda che l’eccesso di potere giurisdizionale è ammesso solo per difetto assoluto di giurisdizione, nei casi di invasione o sconfinamento e di arretramento, oppure per difetto relativo. Il controllo non può invece estendersi ad asserite violazioni di legge concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Il riferimento all’art. 111, comma 8, Cost. non consente di sindacare sentenze abnormi o anomale, che comportino uno stravolgimento delle norme: in tali evenienze può profilarsi solo un error in iudicando o un error iuris in procedendo, non una violazione dei limiti esterni. La Corte richiama una consolidata serie di arresti delle stesse Sezioni Unite, tra cui Sez. Un. n. 8311 del 2019 e Sez. Un. n. 34499 del 2024.

Nel caso concreto, il giudice amministrativo ha ritenuto corretta l’interpretazione dei requisiti di ammissione della concorrente, muovendosi nell’ambito dell’ordinario esercizio del potere giurisdizionale. La questione controversa concerneva l’interpretazione del disciplinare, e la decisione impugnata si è rifatta a principi consolidati sul favor partecipationis e sul principio di proporzionalità, in conformità con l’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016. Difficile risulta pertanto ipotizzare uno sconfinamento nel merito, posto che il giudice ha rigettato il ricorso del privato ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione.

Quanto alla seconda censura, la tesi della ricorrente si infrange sulla constatazione che il giudice amministrativo non ha introdotto norme nuove, ma ha compiuto una normale operazione di ermeneutica normativa, estraendo la voluntas legis dal dato letterale e dalla ratio sistematica. L’eccesso di potere per invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice applichi una norma da lui stesso creata, non in relazione all’interpretazione, sia pure estensiva o analogica, di una disposizione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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