Fallimento della parte in cassazione e inerzia del controricorrente (Cass. civ. Sez. II n. 10386 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento di una delle parti, sopravvenuto nel corso del giudizio di cassazione, non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio. Ne consegue che resta priva di effetti la comunicazione del controricorrente con cui questi dichiari il proprio disinteresse alla decisione. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto di un negozio giuridico è indagine di fatto riservata al giudice di merito: la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto, senza specificare le norme violate e le ragioni dello scostamento dai canoni legali, è inammissibile. La variazione della denominazione sociale non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare un compenso per l’attività professionale svolta in suo favore dalla controricorrente, consistita nell’analisi del piano di sviluppo di un marchio, nella predisposizione di un piano economico-finanziario e nell’assistenza alla ricerca di finanziatori.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nelle more, il difensore della ricorrente ha comunicato il sopravvenuto fallimento della società; successivamente la controricorrente ha comunicato la chiusura del fallimento, la cancellazione della società dal registro delle imprese e il proprio disinteresse alla decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo pregiudiziale. Il fallimento di una parte intervenuto nel giudizio di legittimità non produce l’interruzione del processo, perché questo è dominato dall’impulso d’ufficio. Richiamando i propri precedenti (Cass. Sez. 2 n. 30785 del 2023; Cass. Sez. 1 n. 3630 del 2021), il Collegio ne deduce che la comunicazione del controricorrente circa il disinteresse alla decisione resta priva di effetti sul giudizio.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle disposizioni asseritamente violate e, comunque, infondato. La ricorrente propone una lettura del contratto diversa da quella accolta in appello. Ma l’accertamento della volontà contrattuale è indagine di fatto riservata al giudice di merito: chi deduce la violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme violate e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura ridursi alla contrapposizione tra la propria interpretazione e quella, pur solo plausibile, accolta in sentenza (richiamate Cass. Sez. 1 n. 9461 del 2021, Cass. Sez. 3 n. 28319 del 2017, Cass. Sez. 1 n. 27136 del 2017).
Il secondo motivo, che lamenta l’errata applicazione dell’art. 1460 cod. civ., cade per effetto del rigetto del primo: la tesi sull’inadempimento della controricorrente presuppone la diversa lettura del contratto, inammissibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha invece esaminato le prove documentali ed è giunta alla conclusione che le prestazioni erano state eseguite e che la mancata erogazione del finanziamento era riconducibile alla condotta della ricorrente.
Il terzo motivo, sul preteso riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., è inammissibile perché non individua un vizio di legge, ma contesta la ricognizione della fattispecie concreta, estranea al sindacato di legittimità. Il quarto motivo, sulla legittimazione della controricorrente a stare in giudizio dopo la variazione di denominazione sociale, è manifestamente infondato: la variazione non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, con la conseguente irrilevanza dei profili sulla procura alle liti. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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