Compensazione e controllo di legittimità sul regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 26750 del 05.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sull’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in presenza di altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dal sindacato di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il controllo della Corte di cassazione si risolve in una verifica «in negativo», volta ad accertare che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza tale potere. Analogamente, la determinazione delle quote di ripartizione o compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non richiede un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. L’esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione secondo il D.M. n. 55 del 2014, contenuto tra il minimo e il massimo tabellare, non è sindacabile in sede di legittimità; la motivazione diviene doverosa solo quando il giudice aumenti o diminuisca ulteriormente gli importi, dovendo in tal caso essere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della società di riscossione, deducendo che il Ministero aveva preteso il pagamento di una somma iscrivendo ipoteca su un suo bene, quando il debito faceva capo a diversa persona. Il Tribunale di Roma, riconosciuta la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Torino e condannava l’attore alle spese di lite.
La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione sulle spese, con aggravio di quelle del grado. La Cassazione, con ordinanza n. 21776/2021, accoglieva il terzo motivo, rilevando che la liquidazione del primo grado aveva incluso fasi e attività non celebrate e che la motivazione sul punto era meramente assertiva. In sede di rinvio la Corte capitolina rideterminava le spese del primo grado e condannava il ricorrente al pagamento del 50% di quelle dei gradi successivi. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava l’assenza di motivazione sulla condanna alle spese dei gradi successivi al primo, anziché la compensazione, invocando l’interpretazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. resa dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, qualificando la censura come vizio di motivazione.
La Corte ha ribadito che la scelta di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La verifica, come affermato dalla Corte costituzionale n. 157 del 2014 e dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, si risolve «in negativo», in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva reso una motivazione esplicita, né illogica né erronea, tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio. Essa si era uniformata al principio secondo cui il giudice di appello, riformando la sentenza, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, ripartendole in base all’esito complessivo della lite, con criterio unitario e globale.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la motivazione sulla percentuale di condanna, la duplicazione delle spese del grado d’appello e la violazione dei parametri tabellari. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla proporzione della soccombenza e sul riferimento ai valori medi, confermando che la determinazione delle quote ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non esige esatta proporzionalità.
È risultata invece fondata la censura sul computo tabellare. La Corte d’appello, pur richiamando il minore valore della controversia per i gradi successivi al primo, aveva applicato in realtà lo scaglione riferito al primo grado. Ricalcolati i compensi, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., le spese sono state liquidate in euro 2.935,00 per il giudizio di cassazione e in euro 1.888,50 per il rinvio.
Nota della Redazione
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