Aumenti figurativi Aeronautica non computabili nella posizione INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26755 del 05.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in favore del dipendente cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, è computabile esclusivamente il servizio effettivo, con esclusione degli aumenti figurativi di anzianità maturati presso l’assicurazione di provenienza. La nozione di «servizio prestato», cui la norma commisura la tutela, non equivale a quella di «servizio utile». Il trattamento differenziato rispetto a chi cessi dopo aver conseguito il diritto a pensione non è irragionevole, perché il conseguimento del diritto alla pensione costituisce tratto distintivo che rivela l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto. Gli aumenti figurativi non restano peraltro infruttuosi, rilevando ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dal medesimo art. 124.
Il Fatto
Il ricorrente, già controllore di traffico aereo presso l’Aeronautica militare e poi presso la società subentrata, chiedeva il riconoscimento della maggiorazione di un terzo del servizio prestato, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 248 del 1990 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, ai fini della maturazione, al 31 dicembre 1995, della soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, in riforma, respingeva il ricorso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2018 e la giurisprudenza contabile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi; l’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, prospettano vizi procedurali dell’appello. La Corte li dichiara inammissibili richiamando il principio per cui il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. va verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, non essendo la parte dispensata dall’indicare specificamente i fatti processuali e dal trascrivere gli atti rilevanti.
La parte che contesti la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello deve riportare nel ricorso sia il contenuto della sentenza appellata sia le censure rivoltele in gravame. Nel caso concreto il ricorrente ha omesso di riportare tali passaggi, impedendo al Collegio la cognizione degli elementi necessari a valutarne la decisività.
Il quarto motivo, con cui si deduce l’omesso esame del decreto ministeriale, è infondato: i giudici di appello hanno considerato quel decreto, rilevando che in base ad esso solo ad altri fini era stato valutato il servizio utile, mentre per la posizione assicurativa era stato considerato il solo periodo effettivo.
I motivi dal quinto al nono pongono la questione del riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di attività presso l’Aeronautica militare. La Corte conferma la sussunzione nella fattispecie dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e ribadisce, in continuità con Cass. n. 31599 del 2024 e Cass. n. 6343 del 2023, che il «servizio prestato» equivale al «servizio effettivo» e non al «servizio utile».
L’interpretazione è stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità e la Corte costituzionale n. 39 del 2018 ha escluso l’irragionevolezza del bilanciamento, valorizzando il conseguimento del diritto alla pensione come tratto distintivo delle fattispecie. Gli aumenti figurativi rilevano ai fini dell’indennità una tantum, ciò che esclude comunque l’irragionevolezza del sistema. L’ultimo motivo è rigettato ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto della domanda subordinata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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