Ricorso inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 26845 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma serve a consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. A tal fine il ricorso deve contenere, in modo chiaro e sintetico, le reciproche pretese, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, nonché il tenore della sentenza impugnata. Quando il ricorrente ometta di riportare gli atti e i documenti su cui fonda le censure e non precisi la loro collocazione nei fascicoli, i motivi di ricorso risultano inintellegibili e le rationes decidendi non adeguatamente censurate. Le censure che si traducano in una richiesta di rivalutazione del merito sono pertanto inammissibili.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di Pistoia e aveva condannato in solido la stessa ricorrente e una società alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti. La controversia trae origine da un’azione revocatoria proposta dai controricorrenti, relativa a un atto dispositivo avente ad oggetto un patrimonio immobiliare.
I controricorrenti hanno resistito con controricorso, eccependo la carenza di legittimazione a impugnare della ricorrente. Il ricorso è affidato a nove motivi, che denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di revocatoria, l’inesistenza dei relativi presupposti sostanziali e il decorso del termine di prescrizione dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il rilievo del difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il vizio non è evincibile nemmeno dall’esame dei motivi del ricorso.
Il Collegio chiarisce che la disposizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo. Essa è funzionale a consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Occorre pertanto che il ricorso indichi in modo chiaro e sintetico le reciproche pretese, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, lo svolgersi della vicenda processuale e, infine, il tenore della sentenza impugnata.
A sostegno del principio la Corte richiama un consolidato orientamento, citando Cass. Sez. 3 n. 1352 del 12/01/2024, Cass. Sez. 3 n. 8117 del 14/03/2022 e Sez. 1 n. 24432 del 03/11/2020.
La Corte rileva inoltre che anche il contenuto dei motivi risulta inintellegibile, perché il ricorrente non riporta debitamente gli atti e i documenti sui quali fonda le censure e non fornisce puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, alla loro collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e alla loro acquisizione o produzione in sede di legittimità. Le rationes decidendi non risultano quindi idoneamente censurate, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 34469 del 27/12/2019.
Poiché l’esposizione sommaria della vicenda può essere integrata mediante una sintesi fondata sulla selezione dei dati rilevanti, la sua assenza impedisce lo scrutinio dei motivi. Le censure si rivelano così un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, con mera contrapposizione della propria tesi a quella accolta nella sentenza impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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