Patti parasociali, opzioni put e call e validità della garanzia del socio (Cass. civ. Sez. I n. 14016 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patti parasociali, è valida la previsione di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, rientrante nell’autonomia contrattuale ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c. e meritevole di tutela. L’effetto di acquisto della qualità di socio è conseguenza di un atto tipizzato dell’autonomia privata, diretto per sua natura a creare un vincolo a carico del promittente, onde non è configurabile una nullità per violazione del principio di libera circolazione dei titoli azionari. Il divieto del patto leonino ex art. 2265 c.c. presuppone una situazione statutaria caratterizzata dall’esclusione totale e costante del socio dagli utili o dalle perdite: non integra tale fattispecie la clausola parasociale che escluda dal computo del patrimonio netto le sole perdite anteriori all’ingresso del socio finanziatore.

Il Fatto

Una società finanziaria, designata quale soggetto gestore di una misura comunitaria di sostegno alle piccole e medie imprese, aveva acquisito una partecipazione di minoranza nel capitale di una società, pari al 4,35%. Contestualmente era stata concordata una commissione annua dell’1,5% sul costo globale dell’intervento, un’opzione put a favore della finanziaria, un’opzione call speculare in capo al socio e legale rappresentante, e una fideiussione di quest’ultimo a garanzia dell’opzione put.

La finanziaria ha convenuto in giudizio la società e il fideiussore, lamentando il mancato pagamento della commissione per gli anni dal 1998 al 2005 e il vano esercizio dell’opzione put. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti al pagamento della commissione per gli anni 2004-2006 e del prezzo dell’opzione. La Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione per la clausola compromissoria statutaria, la Suprema Corte rileva che l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, da sollevare a pena di decadenza nel primo atto difensivo del convenuto: essendo stata omessa, il motivo è inammissibile.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 2265 c.c. La clausola parasociale escludeva dal computo del patrimonio netto le sole perdite anteriori all’ingresso della finanziaria, non già ogni perdita futura. Difetta, inoltre, l’autosufficienza del ricorso, non avendo i ricorrenti indicato l’atto in cui la questione sarebbe stata dedotta in appello. Il vizio di violazione di legge non può risolversi nell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito.

Sul terzo motivo, concernente la nullità della fideiussione per mancanza di causa, la Corte osserva che la Corte territoriale ha raccordato la garanzia a una situazione di alterità tra garante e debitore principale, con conseguente esclusione della nullità dedotta. Il quarto motivo non ha fondamento: richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 27227 del 2021), la Corte ribadisce la validità delle opzioni put e call tra soci, la cui causa concreta è una forma di garanzia, non potendosi configurare un obbligo di divenire socio contrario a norme imperative.

Gli ulteriori motivi sono inammissibili o infondati. Il quinto difetta di aderenza al decisum, avendo la Corte di merito qualificato la commissione come semplice costo dell’apporto finanziario, senza affermare la natura privilegiata delle azioni. Il sesto e il settimo prospettano un preteso omesso esame di fatto decisivo: la Corte ricorda che il vizio è deducibile solo con l’indicazione del fatto, del come e del quando della sua discussione processuale, difettando i ricorrenti di tale onere. L’ottavo, infine, censura la reiezione della compensazione: la Corte conferma l’inammissibilità, trattandosi di eccezione in senso stretto da proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta di primo grado e difettando, comunque, la reciprocità ex art. 1242 c.c. tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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