Specificità dei motivi d’appello e doppia conforme: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 26846 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non ha il dovere di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado se la parte non ne faccia specifica istanza negli scritti difensivi, illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice: la mera produzione documentale non integra l’onere di allegazione sotteso al principio di specificità dei motivi di impugnazione. Nel giudizio di cassazione, la pronuncia d’appello che confermi nel merito la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico integra l’ipotesi di doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi. La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., quando si risolva in un riesame della valutazione delle prove, è inammissibile.
Il Fatto
Un avvocato convenne in giudizio una società di trasporti, davanti al Tribunale di Pescara con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., per ottenere il pagamento di competenze professionali per attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale svolta su incarico della convenuta. La società eccepì la prescrizione presuntiva del diritto azionato e domandò il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione e accolse solo parzialmente la domanda, liquidando il compenso ai minimi tariffari e rigettando per mancanza assoluta di prova le pretese relative a ulteriori pratiche. La Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha confermato il giudizio di inammissibilità del motivo d’appello relativo all’esiguità dei compensi. Il ricorrente si era limitato a lamentare l’incongruità della liquidazione senza indicare quali parametri tariffari fossero stati violati, quali attività non fossero remunerate e quale importo fosse dovuto: difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. Non ricorre, dunque, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la dichiarazione di inammissibilità precludeva l’esame nel merito.
Sul rapporto tra produzione documentale e dovere del giudice, la Corte richiama Cass. Sez. I n. 2461 del 29.01.2019 e le Sezioni Unite n. 4835 del 2023: il fatto dimostrato dal documento non deve essere nuovamente provato, ma allegato mediante un enunciato descrittivo contenuto in un atto difensivo. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado solo se la parte ne faccia specifica istanza, illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice.
La Corte ha inoltre escluso il dedotto omesso esame di fatti decisivi: la pronuncia impugnata ha confermato in merito la sentenza di primo grado sulla base dello stesso iter logico, sicché opera il limite del sesto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. È irrilevante che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione già assunta, come chiarito da Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 09.03.2022.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in entrambi i profili. La Corte territoriale aveva esplicitamente riscontrato l’avvenuta contestazione delle attività asseritamente prestate, escludendo che l’espletamento dell’attività potesse ricavarsi da ricerche normative o dal possesso di un documento proveniente dal presunto cliente. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura si risolveva in un riesame del merito precluso in sede di legittimità: il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (richiamate Sez. U n. 2767 del 30.01.2023 e Sez. U n. 20867 del 30.09.2020).
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente ha omesso di riportare le specifiche censure articolate avverso la statuizione sulle spese, limitandosi a un richiamo generico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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