Mutuo solutorio: valido il contratto e irrilevante la destinazione delle somme (Cass. civ. Sez. I n. 27077 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, si perfeziona con l’accredito delle somme sul conto corrente, che ne determina l’effettiva disponibilità giuridica in capo al mutuatario, a prescindere dal successivo impiego. Il sintagma non definisce una figura contrattuale atipica, ma una mera valenza descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. La destinazione delle somme ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta carattere di intrinseca illegittimità e, ove si tratti di mutuo fondiario, non configura causa di nullità per mancanza di causa, restando estraneo lo scopo del finanziamento rispetto alla causa del contratto. Un’eventuale finalizzazione al pregiudizio dei terzi rileva sul piano dell’inefficacia revocatoria, non dell’invalidità.
Il Fatto
Una società mutuataria e i garanti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Modena. In primo grado erano state rigettate le domande di accertamento della simulazione del contratto di mutuo fondiario, o in subordine della sua nullità per carenza di causa o per usurarietà del tasso di interesse pattuito, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie personali e reali. La banca aveva ottenuto l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna degli attori al pagamento della somma di euro 176.277,02, oltre interessi legali.
La Corte di appello ha confermato la decisione, rilevando che la somma mutuata era entrata nella disponibilità giuridica della mutuataria, che il mutuo non aveva quale unico scopo quello di costituire garanzie per il debito di un terzo e che il tasso moratorio non era usurario. I ricorrenti contestano la reiezione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi di ricorso, tutti scrutinati nell’ambito della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per mancata ammissione della prova testimoniale e violazione degli artt. 112, 1414 e 1417 cod. civ. Il Collegio osserva che il vizio per omessa ammissione della prova è denunciabile solo ove la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Nel caso concreto la prova testimoniale era superflua, poiché le circostanze prospettate, ove pure riscontrate, non segnalavano alcuna discrasia tra volontà e dichiarazione, ma un programma negoziale da ritenere vero, reale e lecito.
Il secondo motivo deduce la nullità della clausola sugli interessi di mora. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione. La parte che denunci un errore di diritto ha l’onere di specificare i canoni asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata una delle possibili e plausibili interpretazioni della clausola.
Il terzo motivo concerne la legittimazione della cessionaria del credito. Il Collegio richiama il novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi, spettando al giudice di merito apprezzare l’esistenza e il valore della condotta di non contestazione. La genericità della contestazione trova riscontro nella stessa esposizione dei ricorrenti. L’accertamento della ricomprensione di un rapporto nel blocco oggetto di cessione è rimesso al giudice di merito.
Il Collegio condivide tali considerazioni e richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, secondo cui il mutuo solutorio si conclude con l’accredito delle somme, che ne determina la disponibilità giuridica. Il sintagma ha valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. La destinazione delle somme a estinzione di debiti pregressi non è di per sé illegittima e non configura nullità per mancanza di causa, poiché lo scopo del finanziamento resta estraneo alla causa del contratto, rappresentata dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della garanzia ipotecaria e dell’obbligo di restituzione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte dispone la condanna della parte istante ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con pagamento di euro 5.000,00 in favore di ciascuna controricorrente e di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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