Notifica cartella a irreperibile assoluto: necessarie le ricerche del messo (Cass. civ. Sez. V n. 27080 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, il messo notificatore che intenda procedere ai sensi dell’art. 60, comma primo, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 deve svolgere, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche necessarie ad accertare l’irreperibilità assoluta, ossia che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel luogo già sede del domicilio fiscale e sia trasferito in località sconosciuta. Nessuna norma disciplina il tipo di ricerche, ma il loro esito deve risultare da attestazione attribuibile al notificatore e riferibile alla notifica in esame, in primo luogo mediante verifiche anagrafiche. La notificazione è invalida quando il messo si limiti a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, impedendo ogni controllo del suo operato.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli una intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle in essa richiamate. L’agente della riscossione si è costituito producendo copia della notifica delle cartelle, eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.. La CTP ha accolto il ricorso, rilevando in via preliminare l’inammissibilità della documentazione depositata tardivamente e, in ogni caso, l’illegittimità della notifica.
La CTR della Campania, in riforma, ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle, avvenuta ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’ente della riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, in applicazione del principio della ragione più liquida, esamina prioritariamente il terzo motivo, che risulta fondato. La ricorrente censura la decisione di appello per avere ritenuto legittimo il procedimento notificatorio previsto per gli irreperibili assoluti, senza che ne ricorressero i presupposti.
Il Collegio ricostruisce la distinzione, in tema di notificazione della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, tra irreperibilità relativa — quando è conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, che non viene rinvenuto al momento della consegna — e irreperibilità assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisce il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Prima di attivare il meccanismo dell’art. 60, comma primo, lett. e), il messo deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte a verificare i presupposti della scelta tra le due opzioni procedimentali. Richiamando Cass. n. 28044 del 2024, Cass. n. 8823 del 2024, Cass. n. 23183 del 2023 e Cass. n. 2877 del 2018, la Corte ribadisce che l’accertamento del trasferimento in luogo sconosciuto presuppone le ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
Quanto alle modalità, nessuna norma prescrive quali attività debbano essere compiute né con quali espressioni il risultato debba essere documentato; è però necessario che le ricerche risultino effettuate, attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame. Non basta la dichiarazione del portiere dello stabile circa il trasferimento altrove: la genericità impone ulteriori verifiche, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. n. 6765 del 2019).
Il Collegio richiama il principio di diritto di Cass. n. 14658 del 2024: nel rito tributario la notificazione semplificata ex art. 60, primo comma, lett. e) è invalida se il messo non indica in alcun modo le ricerche svolte, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche ed impedendo ogni controllo; in tal caso non vi sono attestazioni del pubblico ufficiale impugnabili con querela di falso.
La CTR ha quindi errato nel ritenere legittimo il procedimento meno garantista senza verificare, previo esame della relata, la presenza dei presupposti di legge e l’effettuazione delle ricerche sull’irreperibilità assoluta. Il terzo motivo è accolto, assorbiti gli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il nuovo giudizio e la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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