Improcedibile il ricorso se non depositata la sentenza con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 5979 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. Il difetto di tale deposito non è sanato dal deposito della controricorrente, né dalla mancata reperibilità della relata negli atti di causa. La dichiarazione del ricorrente circa l’intervenuta notifica della pronuncia non assolve all’onere di depositare la relata, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile.

Il Fatto

I committenti di lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Verona le imprese appaltatrici e il direttore dei lavori, chiedendo l’accertamento delle rispettive responsabilità, la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni per i gravi difetti delle opere. Il Tribunale accoglieva le domande, pronunciando la risoluzione e condannando le appaltatrici e il direttore dei lavori.

In appello la Corte d’appello di Venezia ribaltava l’esito, rigettando tutte le domande dei committenti e condannandoli al pagamento dei saldi in favore di due imprese e del direttore dei lavori. I committenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione del deposito della sentenza impugnata. Rileva che non risulta depositata, entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza con la relata di notificazione, secondo quanto prescrive l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

Tale onere assume rilievo decisivo perché i ricorrenti avevano dichiarato l’intervenuta notifica della sentenza impugnata in data 4 dicembre 2018, a fronte di una pubblicazione avvenuta il 16 luglio 2018. La Corte d’appello di Venezia aveva emesso la pronuncia in epigrafe, e da quella data decorreva il termine per l’impugnazione.

I ricorrenti non hanno però depositato la relata di notificazione. La Corte esclude che il difetto possa essere sanato dal deposito della controricorrente, che pure non vi ha provveduto. Né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa, come attestato dalla cancelleria. La dichiarazione dei ricorrenti circa l’intervenuta notifica non è dunque sufficiente.

La Corte osserva inoltre che, essendo la sentenza pubblicata il 16 luglio 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 1° febbraio 2019, oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito. Anche sotto questo profilo emergono profili di tardività, ma la pronuncia si fonda sul difetto di deposito documentale.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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