Dichiarazione integrativa e nuova decorrenza dei termini di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 27073 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione dei redditi, qualora il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione presentando una dichiarazione integrativa, il termine di decadenza per l’accertamento decorre, con riguardo alle modifiche apportate, dalla dichiarazione integrativa e non da quella originaria. Diversamente, il termine concesso all’Amministrazione verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza. Il principio, ricavabile dall’art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014, opera anche quando l’atto impugnato sia una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, non essendo la regola riservata ai soli avvisi di accertamento. La deduzione di un vizio motivazionale che investa un accertamento di fatto non contrastato nei gradi di merito resta inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata al contribuente a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione integrativa, dal quale emergeva un omesso versamento di IVA, IRPEF e relative addizionali, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava l’atto lamentandone la nullità per tardiva notifica, in violazione dei termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’Amministrazione decaduta. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva tempestiva la notifica e confermava integralmente le riprese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente. Il primo denuncia la violazione dell’art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014; il secondo l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte premette che con riferimento alla questione posta dal ricorso, in tema di dichiarazione dei redditi, la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito che il termine di decadenza per l’accertamento deve decorrere, riguardo alle modifiche apportate, dalla dichiarazione integrativa e non da quella originaria.
La Corte ritiene non condivisibile la tesi dell’Agenzia secondo cui la norma sarebbe inapplicabile quando l’atto impugnato è una cartella di pagamento, essendo riservata ai soli avvisi di accertamento. Il precedente richiamato riguardava proprio un controllo automatizzato seguito da cartella di pagamento, con la medesima struttura procedimentale.
Il principio è ricondotto alla ratio di evitare l’erosione del termine decadenziale in caso di rettifica intervenuta a ridosso della scadenza. La regola trova appoggio nell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e nel richiamo all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, che impone la conservazione della dichiarazione e dei documenti, fondando così un’autonoma decorrenza dei termini dalla dichiarazione integrativa.
La Corte corregge pertanto ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui negava la decorrenza dei termini dall’integrativa. Il rigetto resta tuttavia sostenuto da una concorrente ratio decidendi: il giudice di merito ha accertato il mancato deposito, da parte del contribuente, delle due dichiarazioni, originaria e integrativa, con conseguente impossibilità di verificare il contenuto delle modificazioni.
Tale accertamento fattuale non è utilmente scalfito dal ricorso, che si limita ad affermare apoditticamente l’avvenuta produzione senza indicare dove e quando. Il profilo avrebbe dovuto essere fatto valere, semmai, attraverso una domanda di revocazione della sentenza d’appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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