Estinzione della società cancellata: i soci costituiti superano l’ultrattività del mandato (Cass. civ. Sez. I n. 27356 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e di intervenuta costituzione in giudizio, nel grado di appello, dei soci successori, non opera più la regola dell’ultrattività del mandato difensivo, che resta invece applicabile quando l’evento estintivo non sia dichiarato né notificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Il giudice di merito, non potendo dichiarare l’interruzione del processo, deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti, sussistendo un litisconsorzio processuale tra tutti i soci della società estinta. L’evento interruttivo che colpisca uno solo dei rapporti processuali, in ipotesi di cause scindibili, non estende i propri effetti agli altri, con la conseguenza che la mancata riassunzione produce l’estinzione del solo giudizio relativo alla parte colpita.
Il Fatto
Taluni originari proprietari convenivano in giudizio un comune e una cooperativa edilizia per far accertare l’illegittimità e la decadenza di una concessione edilizia e della relativa convenzione, oltre ai vizi della procedura espropriativa, chiedendo la restituzione dell’area e il risarcimento del danno. Il giudice di prime cure, con una prima pronuncia, declinava la giurisdizione del giudice ordinario su alcuni profili e la affermava su altri; con la sentenza definitiva condannava il comune al risarcimento e dichiarava la cooperativa non tenuta.
Proposta impugnazione dal comune, nel giudizio di appello si costituivano gli attori con appello incidentale. Stante l’estinzione della cooperativa, l’appello incidentale veniva notificato ai singoli soci, quasi tutti costituitisi; due di essi, però, erano nel frattempo deceduti. La corte territoriale, dichiarata la morte di tali soci e l’interruzione del processo, accertava la mancata tempestiva riassunzione e dichiarava estinto l’intero giudizio. Il comune ha impugnato la decisione per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013: l’estinzione della società determina un meccanismo di tipo successorio e, sul piano processuale, un effetto interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. A tale regola si è affiancata, con le Sezioni Unite n. 15295 del 2014, la regola dell’ultrattività del mandato: se l’evento non è dichiarato o notificato nei modi dell’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
Tale posizione è però suscettibile di modificazione quando, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori. Nella specie ciò è appunto avvenuto: a seguito della notifica dell’appello incidentale, quasi tutti i soci si sono costituiti in luogo della società cancellata ed estinta ex art. 2495 c.c. Non si sono costituiti solo i due soci deceduti.
Ne consegue che, nella specie, non opera la regola dell’ultrattività del mandato. Il giudice di appello ha però errato nel dichiarare l’interruzione del processo: avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti, sussistendo un litisconsorzio necessario tra i soci della società estinta e un litisconsorzio processuale tra tutte le parti del giudizio di appello. In tema di legittimazione degli ex soci, quando si agisce per un debito della società estinta non definito in liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione.
La Corte rileva inoltre che l’atto di riassunzione è stato depositato tardivamente, a termine ormai decorso, ma ciò, trattandosi di cause scindibili, non poteva provocare l’estinzione dell’intero giudizio, bensì solo del giudizio relativo ai due soci contumaci colpiti dall’evento interruttivo. Richiama sul punto Cass. n. 9829 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 9686 del 2013: l’evento che tocchi una sola causa connessa produce effetti solo su di essa, restando le altre in una fase di stallo destinata a cessare con la riassunzione o l’estinzione della sola causa interrotta.
La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla corte di appello in diversa composizione, perché ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.