Indebito pensionistico: dichiarazione di reddito zero integra il dolo dell’accipiens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27358 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale, la disciplina speciale dell’irripetibilità delle somme corrisposte dall’ente erogatore è subordinata al concorso di quattro condizioni: il pagamento in base a formale e definitivo provvedimento, la comunicazione del provvedimento all’interessato, l’errore di qualsiasi natura imputabile all’ente e l’insussistenza del dolo dell’accipiens, al quale è equiparata la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già conosciuti dall’ente. Difettando anche una sola di tali condizioni, opera la regola generale della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. Il dolo dell’assicurato è configurabile quando questi renda dichiarazioni non conformi al vero, idonee a indurre in errore l’ente erogatore e a determinare l’attribuzione della prestazione; la dichiarazione di “reddito zero” resa in sede di dichiarazione RED, rivelatasi non veritiera, integra l’ipotesi di dolo e preclude l’invocazione della disciplina speciale.
Il Fatto
La vicenda origina dalla richiesta di ripetizione di indebito inoltrata dall’INPS nei confronti della pensionata per la somma di € 13.461,64, erogata a titolo di pensione superstiti artigiani (categoria SOART) per il periodo successivo al gennaio 2012. La richiesta si fondava sulla mancata comunicazione all’istituto del fatto che la ricorrente percepiva, sin dal 1994, anche una pensione diretta di vecchiaia erogata dalla gestione INPDAP.
Il giudizio di primo grado aveva respinto la domanda di illegittimità della richiesta restitutoria, sul rilievo della rateizzazione del debito effettuata in corso di causa e della mancata contestazione dei fatti costitutivi del debito. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, escludendo l’assenza di dolo e la tutela dell’affidamento dell’accipiens. La pensionata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’INPS è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni, precisando che l’art. 52 legge n. 88/1989 e l’art. 13 legge n. 412/1991 — quest’ultimo qualificato come norma di interpretazione autentica e parzialmente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 — danno vita a una disciplina speciale imperniata sull’irripetibilità, il cui operare è però escluso dalla mancanza di una qualsiasi delle condizioni richieste.
La ricorrente ha sostenuto di non essere obbligata a comunicare fatti incidenti sulla misura della pensione che l’ente subentrato già erogava dal 2012, trattandosi di circostanze conoscibili dall’istituto. La Corte respinge questa tesi, rilevando che non si verte in un caso di omessa segnalazione, ma di una dichiarazione positiva rivelatasi non veritiera: la ricorrente aveva dichiarato di possedere reddito zero per l’anno 2012, come negli anni precedenti, in periodo coevo al godimento della pensione diretta di vecchiaia.
La circostanza della dichiarazione di “redditi zero”, sulla cui base l’INPS ha operato la ripetizione, non è smentita ed è sintomatica di dolo. Viene così meno il quarto requisito dell’irripetibilità. La Corte richiama il principio per cui il dolo dell’assicurato è configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero e di comportamenti positivamente indirizzati a indurre in errore l’ente, senza che rilevi se in via amministrativa l’ente abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l’assenza (sent. n. 22081/2021; ord. n. 8731/2019).
Né può invocarsi il mero silenzio su circostanze conoscibili: il dolo non opera nella fase di formazione della volontà negoziale, bensì in quella esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell’obbligazione di durata non noto all’ente debitore, titolare passivo di un numero rilevantissimo di rapporti, che non può attivarsi senza la collaborazione del creditore (sent. n. 27096/2018). La Corte rigetta dunque il ricorso, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, e nulla dispone sulle spese per la mancata costituzione dell’INPS.
Nota della Redazione
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