Assicurazione per conto altrui senza obbligo di verifica dell’assicuratore (Cass. civ. Sez. III n. 20658 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell’assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c. L’assicuratore può dunque legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall’assicurato o dal contraente e non ha alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità. Nell’assicurazione per conto altrui egli non è tenuto a riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità. La previsione di un obbligo informativo a carico dell’assicuratore e a beneficio dell’assicurato non comporta necessariamente l’imposizione di un obbligo di vigilanza e ispezione.
Il Fatto
Una banca appaltò a una società il servizio di trasporto e custodia valori. La società incaricata si avvalse di altra società, che a copertura del rischio di furto e rapina stipulò una polizza con alcuni assicuratori, con clausola “per conto di chi spetta” ma con esercizio dei diritti riservato alla sola contraente. Nel dicembre 2012 una ingente quantità di valori, di proprietà della banca, fu trafugata da un caveau.
Dalla vicenda nacquero due giudizi, poi riuniti, nei quali gli assicuratori contestarono l’indennizzabilità del sinistro per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza alle quali la polizza subordinava il diritto all’indennizzo. Il Tribunale rigettò la domanda della banca verso gli assicuratori e la accolse verso la società di custodia. La Corte d’appello, pur riconoscendo alla banca la legittimazione ad agire, confermò il rigetto, escludendo la violazione degli obblighi informativi. La banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione dei patti contrattuali: la ricorrente sosteneva che gli assicuratori avrebbero dovuto informarla delle prescrizioni di sicurezza impartite alla contraente e della loro mancata adozione, così da consentirle di pretendere l’adempimento o di sciogliersi dall’appalto. La Corte ha giudicato inammissibili le censure relative al difetto di informazione, per la scarsa chiarezza rispetto al contenuto della sentenza impugnata: il ricorso non consentiva di stabilire se le prescrizioni fossero state impartite alla stipula o al rinnovo, e dell’esistenza di esse la ricorrente aveva implicitamente ammesso di essere a conoscenza, invocando l’appendice di polizza.
Le stesse censure difettavano di decisività. Poiché l’assicuratore, dopo aver subordinato l’efficacia della polizza all’adozione di determinate misure, aveva ricevuto dal contraente una dichiarazione di puntuale rispetto di quelle prescrizioni, era esonerato da ulteriori obblighi informativi verso il beneficiario. La Corte ha escluso che la previsione di un obbligo informativo a beneficio dell’assicurato comporti necessariamente un obbligo di vigilanza e ispezione.
Il ragionamento si fonda sulla natura del contratto di assicurazione, imperniato sulla uberrima bona fides: poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, deve essere l’assicurato a descriverlo in modo esatto. Gli artt. 1892 e 1909 c.c. non subordinano la decadenza o la riduzione del diritto all’indennizzo all’assenza di indagini dell’assicuratore, e l’art. 1898 c.c. pone un onere informativo sull’assicurato in caso di aggravamento del rischio, non un obbligo di indagine sull’assicuratore.
Il secondo motivo, che denunciava la motivazione solo apparente, è stato rigettato: il vizio deducibile in sede di legittimità consiste nella totale mancanza o incomprensibilità della motivazione, mentre resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza, secondo Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014. Il terzo motivo, sulla valutazione delle prove e sulla confessione proveniente da un terzo, è parimenti infondato, restando comunque a sorreggere la decisione la deposizione del perito, attendibile con giudizio non sindacabile.
Il ricorso incidentale, con cui si censurava la legittimazione della banca, è stato qualificato come incidentale condizionato e dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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