Indennità di risultato subordinata alla disponibilità delle risorse accertata in sede sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19692 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di risultato non costituisce una voce retributiva automatica, ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali e al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione. La disponibilità delle risorse è definita a monte in sede di accordo sindacale, all’esito di valutazioni discrezionali alle quali la P.A. è tenuta a uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. La riduzione dell’entità dell’indennità di risultato, concordata in sede sindacale a fronte dell’accertata indisponibilità delle risorse, non lede alcun diritto quesito. L’impegno delle parti a reperire i fondi mancanti non genera di per sé un obbligo retributivo, potendo al più fondare un’azione risarcitoria.
Il Fatto
Due dipendenti regionali avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento dell’indennità di risultato relativa all’anno 2013, nella misura del 25% prevista dall’accordo di concertazione del 6.10.2010. Il Tribunale aveva revocato i decreti; la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la decisione, riconoscendo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Il giudice di appello aveva escluso che l’integrazione all’accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, sottoscritta il 16.4.2014, avesse modificato il regime dell’indennità per il 2013 e aveva ritenuto non provata l’effettiva e incolpevole indisponibilità di risorse. La Regione ha proposto ricorso per cassazione; uno dei lavoratori ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce la natura della retribuzione di risultato. Essa non è correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, ma presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni.
Richiamando Cass. n. 14638/2016, la Corte ribadisce che la determinazione dell’indennità è affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Come chiarito da Cass. n. 21166/2019, Cass. n. 20065/2016, Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022, essa non è voce automatica ma resta subordinata a specifiche determinazioni annuali, da effettuarsi solo a seguito della definizione degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione.
La disponibilità delle risorse viene quindi definita a monte in sede di accordo sindacale, all’esito di valutazioni discrezionali cui la P.A. deve uniformarsi, senza margini di colpa. La Corte esclude un vulnus nella riduzione dell’indennità a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, non sussistendo diritti quesiti.
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi: pur avendo accertato che, secondo l’accordo integrativo del 16.4.2014, le risorse non avevano consentito di erogare la retribuzione per il 2013, aveva ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, facendo discendere dall’accordo un insussistente obbligo retributivo. L’impegno a reperire i fondi mancanti avrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta. Il giudice di appello ha inoltre escluso l’indisponibilità di economie aggiuntive senza menzionare alcuna determinazione di conformità del Collegio dei Revisori dei conti, organo cui l’art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013 demanda il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nota della Redazione
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