Definizione agevolata anche per la cartella emessa ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 27530 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, è suscettibile di definizione anche la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, qualora la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito. La circostanza che la cartella sia stata preceduta dall’avviso bonario, la cui impugnazione è facoltativa, non osta alla definizione, non determinandosi alcuna cristallizzazione della pretesa tributaria. La cartella è atto a natura “impo-esattiva”, non riconducibile alla categoria degli atti meramente esecutivi.
Il Fatto
Nell’anno di imposta 2009 la società acquirente di un ramo d’azienda si premuniva del certificato di pendenze fiscali, che risultava negativo. Veniva tuttavia raggiunta da cartella esattoriale per debiti esposti e non pagati dalla cedente nel medesimo anno, quale coobbligata solidale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997.
I gradi di merito si concludevano a favore del contribuente, sull’assunto dell’efficacia liberatoria del certificato negativo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi. Nelle more, la società si avvaleva della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ottenendo però il diniego dell’Agenzia, che qualificava la controversia come relativa ad atto esecutivo e non impositivo. Avverso tale diniego la società proponeva autonomo ricorso innanzi alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta con priorità il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la cui soluzione è capace di assorbire l’intero giudizio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il contribuente ha impugnato il primo atto a sé diretto, con cui è stata fatta valere la pretesa impositiva: la cartella esattoriale, emessa in forza dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, a seguito di controllo automatizzato su somme esposte e non versate. In tale ipotesi non è prevista l’adozione di autonomo avviso di accertamento, bensì l’emissione di una cartella di natura ibrida, comunemente nota come atto “impo-esattivo”.
La questione della definizione agevolata delle controversie attinenti a cartelle esattoriali è stata risolta dalle Sezioni Unite n. 18298/2021, cui la Corte dà continuità. Il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato dà origine a controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018, quando la cartella è il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata, essendo impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 anche per motivi di merito.
La Corte richiama altresì il principio secondo cui la definizione è ammessa anche qualora la cartella sia stata preceduta dall’avviso di irregolarità, poiché l’impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando nel novero degli atti dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Non può quindi aversi cristallizzazione della pretesa tributaria.
Va infine respinto l’argomento dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il carattere sussidiario dell’acquirente del ramo d’azienda, limitato al beneficium excussionis, inciderebbe sulla legittimazione a opporre il diniego. Valgono gli argomenti della stessa Agenzia nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019, che riconosce la legittimazione dei più soggetti destinatari del medesimo atto a proporre e coltivare la definizione agevolata. Il ricorso è pertanto accolto: il ricorso principale è dichiarato estinto per definizione agevolata, con spese compensate.
Nota della Redazione
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