Confessione del terzo e prova contraria alla presunzione di riparto (Cass. civ. Sez. 5 n. 23381 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non preclude l’utilizzo delle dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente, che assumono valore di elementi indiziari valutabili dal giudice secondo la disciplina delle presunzioni. Tali dichiarazioni, quando abbiano natura confessoria di un illecito fiscale e siano connotate da particolare attendibilità, possono integrare non un mero indizio ma una prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea a fondare da sola la decisione. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra soci di società a ristretta base partecipativa, retta dall’art. 2727 c.c., può essere vinta anche mediante la dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione sociale, desumibile dalle dichiarazioni confessorie del terzo autore materiale dell’illecito. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile per censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, mentre la motivazione apparente, rilevante come error in procedendo, ricorre solo quando il testo non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una socia e amministratrice di una s.r.l., dell’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato un reddito di partecipazione non dichiarato, conseguente all’accertamento definitivo a carico della società di un maggior reddito derivante da fatture per operazioni inesistenti. La contribuente sosteneva la propria estraneità alla frode, attuata a sua insaputa dall’amministratore di fatto, che ne aveva confessato la paternità.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma, riteneva superata la presunzione di distribuzione dell’utile extracontabile, valorizzando la completa estraneità della socia alla gestione, comprovata dalle dichiarazioni confessorie dell’amministratore di fatto. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel trattare congiuntamente il primo e il terzo motivo, richiama il consolidato principio secondo cui il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda solo la prova da assumere con le garanzie del contraddittorio. Le dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente, in attuazione del giusto processo e della parità delle armi, sono utilizzabili con lo stesso valore riconosciuto a quelle acquisite dall’amministrazione finanziaria.
Tali dichiarazioni, rese in sede extraprocessuale, costituiscono elementi indiziari che possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma possono anche assumere, nel concorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.. Ciò accade in ispecie quando le dichiarazioni del terzo abbiano natura confessoria di un illecito fiscale, essendo dotate di particolare attendibilità per le conseguenze negative che ne derivano al dichiarante. La Corte precisa che questo valore probatorio non può essere riconosciuto solo alle prove invocate dall’amministrazione, ma opera anche a favore del contribuente in virtù della regola della parità delle armi. Da qui il rigetto del primo e terzo motivo, risultando la decisione della CTR conforme ai principi richiamati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità nella parte in cui lamenta l’omesso esame della mancanza di elementi probatori, trattandosi di censura dell’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità. La censura è invece infondata laddove deduce l’omesso esame del ruolo di amministratore della contribuente, avendo la CTR considerato tale investitura come meramente formale e la socia come persona fittiziamente interposta, esclusa dalla gestione societaria.
Il quarto motivo, concernente la nullità per motivazione apparente, è infondato. Il vizio rileva solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi, illustrando le ragioni della ritenuta estraneità alla frode e la conseguente mancata partecipazione alla distribuzione dell’utile occultato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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