Divisione di fatto del mobilio e onere della prova nella comunione (Cass. civ. Sez. II n. 27705 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo unilaterale di beni mobili dalla casa coniugale, di per sé, non prova l’intervenuta divisione di fatto della comunione. La motivazione che ravvisi una divisione per facta concludentia senza alcuna considerazione sull’identità dei beni prelevati e di quelli residui, né sul loro valore, è apparente e incorre nel vizio dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice di merito non può desumere che il prelievo abbia riguardato anche beni comuni in assenza di elementi che lo dimostrino, né trasformare l’iniziativa di una parte in definitiva attribuzione di porzioni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Perugia per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni mobili comuni, oltre alla restituzione dei beni di sua proprietà esclusiva o al pagamento del controvalore. I beni costituivano l’arredo della casa coniugale, assegnata alla moglie in sede di separazione e poi abbandonata con il trasloco del mobilio.

Il Tribunale rigettava le domande in applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., non essendo possibile individuare quali e quanti beni formassero oggetto della comunione. La Corte d’Appello di Perugia confermava il rigetto, ravvisando nell’asportazione di parte del mobilio una divisione di fatto attuata per scelta personale. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per apparenza e contraddittorietà della motivazione, con assorbimento delle restanti censure. Il percorso della Corte d’appello si fonda sul rilievo che non vi sia certezza che i mobili trasferiti da una casa all’altra fossero tutti di proprietà esclusiva del ricorrente, poiché questi aveva già prelevato gran parte del mobilio.

La Corte di legittimità ritiene che questo rilievo lasci emergere la convinzione del giudice di merito che l’iniziativa del ricorrente potesse aver coinvolto anche beni comuni, così realizzando una divisione per facta concludentia. La motivazione, però, non spiega su quali elementi si fondi tale illazione.

La Corte rileva che l’asportazione di alcuni mobili dall’abitazione non autorizza, di per sé, il passaggio logico all’idea che l’iniziativa abbia riguardato anche beni comuni. Manca qualsiasi considerazione sull’identità dei beni prelevati e di quelli residui, nonché sul loro valore comparativo.

Anche ipotizzando che il ricorrente abbia prelevato beni ulteriori rispetto a quelli di proprietà esclusiva, la Corte esclude che da ciò possa desumersi l’attuazione di una divisione di fatto tale da impedire ogni ulteriore discussione. La genericità dei rilievi non consente di cogliere la ratio della divisione per comportamenti concludenti.

La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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