Prova della consapevolezza del destinatario nella frode IVA (Cass. civ. Sez. V n. 22217 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’inserimento dell’operazione in una frode IVA ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale prova richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione partecipava di una evasione fiscale. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, impugna un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2012, emesso per aver utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti rilasciate da una società fornitrice. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, rilevando che la contribuente non aveva provato l’assenza dell’elemento soggettivo.
La società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova. L’Amministrazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo principale censura la sentenza di appello per avere addossato alla contribuente l’onere di dimostrare la propria inconsapevolezza della frode, in violazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
La Corte ritiene il motivo infondato e richiama il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario sulla base di elementi oggettivi e specifici, non limitati alla fittizietà del fornitore. Incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza, adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
I precedenti citati sono numerosi e convergenti: Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione la Corte integralmente si rimanda, e, tra le altre, Cass. n. 11873 del 15/05/2018, Cass. n. 17619 del 05/07/2018, Cass. n. 21104 del 24/08/2018, Cass. n. 27555 del 30/10/2018, Cass. n. 27566 del 30/10/2018, Cass. n. 5873 del 28/02/2019 e Cass. n. 15369 del 20/07/2020.
Nel caso concreto la Commissione regionale, pur con alcune affermazioni suggestive e non condivisibili, ha tenuto conto dei principi richiamati. Essa ha valorizzato elementi presuntivi quali l’attività commerciale del fornitore svolta da un solo anno e poi cessata, con ricarichi irrisori, circostanze che avrebbero dovuto allertare un operatore economico accorto; la contribuente, invece, non ha svolto alcuna indagine al riguardo e non ha fornito prova contraria.
La Corte esclude quindi la violazione delle regole di riparto della prova, ricordando che la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, come affermato da Cass. n. 331 del 13/01/2020 e Cass. n. 19547 del 04/08/2017. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Segue la condanna alle spese e l’accertamento dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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