Nessun affidamento sulla retribuzione corrisposta sine titulo per anzianità inesistente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25052 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione dei poteri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica e non sono soggetti all’art. 3 della legge n. 241/1990 in tema di motivazione. Le somme corrisposte a titolo di retribuzione per un’anzianità di servizio pre-ruolo inesistente sono percepite sine titulo e si pongono ab origine come indebite, senza che rilevi l’omesso formale autoannullamento dell’atto originario di riconoscimento. Tale indebito non è idoneo a determinare alcun affidamento tutelabile, quando l’insussistenza del presupposto era nota alla stessa interessata.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda con cui la lavoratrice, nel frattempo deceduta, aveva chiesto dichiararsi l’irripetibilità delle somme riscosse a titolo di stipendio per il periodo 1.9.1995/31.8.2011. Tali somme erano state annullate nel 2011 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, con rideterminazione del trattamento economico sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.

La vicenda trae origine dal riconoscimento, risalente al 1993, di un complessivo periodo di dodici anni di servizio pre-ruolo, a fronte di una richiesta relativa a soli due anni scolastici. La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma, ha dichiarato irripetibili perché prescritte le somme del periodo 1.9.1995/18.4.2002 e ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’indebito per il periodo residuo. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono strettamente connessi e vengono trattati congiuntamente. I ricorrenti contestano la mancata considerazione della perdurante efficacia dell’originario provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo, mai formalmente annullato, e l’illegittimità del disposto autoannullamento dei provvedimenti che avevano stabilito il trattamento giuridico ed economico spettante.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 24122 del 3 agosto 2022; Cass. n. 23827 del 2 settembre 2021): negli atti di gestione del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, in quanto espressione di poteri propri del datore di lavoro privato, non trova applicazione l’art. 3 della legge n. 241/1990. L’obbligo di motivazione va parametrato alla natura dell’atto, ai suoi effetti e ai principi di correttezza e buona fede.

Nel merito, la Corte condivide l’affermazione della Corte territoriale. A prescindere dall’annullamento del provvedimento di riconoscimento dell’anzianità, irrilevante perché sono stati annullati i provvedimenti che ne determinavano le conseguenze economiche, la corresponsione delle retribuzioni corrispondenti a una maggiore anzianità doveva ritenersi avvenuta sine titulo. Manca la ragione giustificatrice integrata da un fatto o atto dal quale deriva l’acquisto della situazione giuridica.

L’indebito si pone dunque ab origine, indifferente alla formalizzazione di un atto di autoannullamento e insuscettibile di determinare alcun affidamento, essendo fatto noto alla stessa interessata l’insussistenza di quell’anzianità di dodici anni di insegnamento pre-ruolo.

Il ricorso è rigettato. La pronuncia esime, anche per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso alle Amministrazioni intimate, eseguita erroneamente presso l’Avvocatura distrettuale in violazione dell’art. 11 del RD 1611 del 1933, non potendosi imporre oneri aggiuntivi quando il ricorso appare ictu oculi destinato alla reiezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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